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LEGGE 3 marzo 1987, n. 59

Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

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Testo in vigore dal:  5-3-1987

Art. 10

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'articolo 102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; nonché quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità".
Nota all'art. 10, comma 1:
Si riporta l'intero comma 1 dell'art. 2 della legge n. 349/1986 comprensivo della sostituzione della lettera c) intervenuta per effetto del presente articolo:
"1. Il Ministero esercita:
a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;
b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico e acustico, salvo quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità;
nonché quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità;
d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".