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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 11 dicembre 1997, n. 507

Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/2021)
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Testo in vigore dal:  8-7-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

(Gestione dei servizi di biglietteria).
1. Le attività di emissione, distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all'ingresso degli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, nonché quelle di incasso e versamento degli introiti costituiscono, agli effetti del presente decreto, i "servizi di biglietteria".
2. I titoli di legittimazione all'ingresso possono essere emessi e posti in vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti telematiche.
3.
((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 14 APRILE 2016, N. 111))
.
4. Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi.
5. Le modalità di gestione dei servizi di biglietteria in concessione sono definite mediante apposite convenzioni nelle quali può essere previsto anche l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. Le convenzioni stabiliscono il versamento da parte del concessionario di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi medesimi.
Il compenso spettante al concessionario non può essere superiore al trenta per cento degli incassi ed è definito mediante parametri che tengono conto dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi e per l'attivazione o l'implementazione di strumenti informatici e telematici. I bandi di gara, predisposti per l'affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i parametri individuati nel presente comma.
6. Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza non superiore a trenta giorni, per il versamento degli incassi di cui al comma 5 alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, e prevedono una penale per il ritardo, commisurata al dieci per cento dell'importo da versare.
7. Il Ministero può stipulare, a livello centrale o territoriale, accordi con soggetti pubblici o privati per l'abbinamento dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, con l'accesso ad altri siti culturali ovvero con la fruizione di attività anche non espositive.
8. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 7 possono anche regolare la pubblicità e le altre forme di promozione commerciale sui biglietti d'ingresso. Il Ministero esercita il controllo sull'attività dei concessionari anche mediante verifiche ed ispezioni.(2)
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 28 settembre 2005, n. 222, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.