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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 11 dicembre 1997, n. 507

Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/2021)
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Testo in vigore dal:  27-2-1998 al: 2-11-2005
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IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico;
Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997 e del 25 settembre 1997;
Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella adunanza del 3 novembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 5142 del 29 novembre 1997;
Adotta

il

seguente regolamento: Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato.

Art. 1

Biglietti di ingresso
1. L'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato è consentito di regola dietro pagamento di un biglietto, la cui validità può prescindere dalla data di emissione.
2. La tipologia del biglietto di ingresso è la seguente:
a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo dei luoghi di cui al comma 1;
b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a più luoghi tra quelli indicati al comma 1;
c) biglietto integrato che consente l'accesso ad uno o più dei luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o più monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini non statali nonché mostre o altre manifestazioni culturali, statali e non statali.
3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi di cui al comma 1 mediante biglietto unico.
4. In relazione a particolari esigenze possono essere previsti altri tipi di biglietti.
5. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee apparecchiature poste all'ingresso degli istituti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- Il D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, recante "Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 19 dicembre 1974. È stato convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 14 febbraio 1975.
- La legge 23 luglio 1980, n. 502, recante "Istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 30 agosto 1980.
- La legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939.
- La legge 25 marzo 1997, n. 78, recante "Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997.