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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 16 marzo 1993, n. 168

Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/6/1993
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Testo in vigore dal:  18-6-1993

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 31, comma 2, della legge 28 marzo 1968, n. 434, come sostituito dall'art. 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54, che istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione siano adottate norme regolamentari per disciplinare lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Sentito il Collegio nazionale dei periti agrari;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 29 ottobre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 259 del 25 gennaio 1993);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Sessioni - Sedi di esame
1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione pubblicata, entro il 30 giugno di ogni anno, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall'ordinanza ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.
3. Salvo quanto previsto nel successivo art. 9, gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale, a seconda del numero dei candidati che presentano la domanda, nelle città sedi degli istituti tecnici agrari statali di volta in volta indicati nell'ordinanza di cui al precedente paragrafo 1.
4. I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami soltanto all'istituto tecnico agrario statale sede regionale d'esame, di cui all'elenco allegato all'annuale ordinanza prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta domanda verrà inoltrata all'istituto prescelto per il tramite del Collegio dei periti agrari competente ad attestare il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54.
5. Il contributo di L. 3.000 e la tassa di L. 10.000 previsti dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, sono versati dai candidati in favore dell'istituto tecnico statale prescelto come sede di esame.
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.