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LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

Ordinamento della professione di perito agrario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal:  8-5-2010
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Art. 31

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco
speciale. Abilitazione).
1. Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro
((dell'Unione europea))
, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
b)godere dei diritti civili;
c) avere la residenza anagrafica
((o il domicilio professionale,))
nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti;
d) essere in possesso del diploma di perito agrario;
e) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. (1)
((
2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
))