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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 febbraio 2012, n. 60

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Carbonara». (12G0078)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2012
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Testo in vigore dal:  31-5-2012

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'articolo 5 che, tra l'altro, attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di istituzione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;
Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e la Regione autonoma della Sardegna, sottoscritta in data 22 aprile 1997;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1998 con il quale è stata istituita l'area marina protetta «Capo Carbonara»;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1999 con il quale è stato modificato il citato decreto 15 settembre 1998;
Vista la convenzione sottoscritta il 21 dicembre 1998 tra il Comune di Villasimius e il Ministero dell'ambiente per l'affidamento della gestione dell'area marina protetta «Capo Carbonara» al medesimo Comune di Villasimius;
Vista la richiesta di modifica dell'area marina protetta «Capo Carbonara», avanzata in data 16 gennaio 2007 dal Comune di Villasimius, in qualità di ente gestore e le successive proposte avanzate nel corso dell'istruttoria tecnica;
Vista l'istruttoria preliminare per l'aggiornamento dell'area marina protetta «Capo Carbonara», svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine e successivamente dalla Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, con la quale si è ravvisata la necessità di aggiornare l'area marina protetta, nell'ottica di una gestione dinamica della stessa;
Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimità su atti della Corte dei conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge.
Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere all'aggiornamento dell'area marina protetta mediante la predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Carbonara», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le amministrazioni territoriali interessate;
Visti i pareri sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Carbonara», espressi dal Comune di Villasimius con deliberazione di Consiglio n. 24 del 30 maggio 2008, dalla Provincia di Cagliari con nota dirigenziale del Settore ambiente prot. n. 88921 del 25 giugno 2008, e dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota della Presidenza prot. n. 15574 del 25 luglio 2008 e con nota dell'Assessorato all'ambiente prot. n. 20368 del 6 agosto 2008;
Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;
Visti il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Carbonara», espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 ottobre 2009, rispettivamente Rep. atti n. 41/CU e n. 42/CU, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aggiornamento dell'area marina protetta «Capo Carbonara»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, che prevedono che i regolamenti adottati con provvedimento ministeriale prima della loro emanazione siano comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri e siano sottoposti al parere del Consiglio di Stato;
Vista la nota con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato

necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina e organizzazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara»; Decreta:

Art. 1

1. È approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Carbonara».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2012 Il Ministro: Clini

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2012 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto

del territorio, registro n. 3, foglio n. 213

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.:
«10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79:
«8. All'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e"».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2009, n. 228:
«Art. 5. (Direzione generale per la protezione della natura e del mare). - 1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) istituzione, conservazione e valorizzazione sostenibile delle aree protette terrestri e marine;
b) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;
c) esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree protette terrestri e marine;
d) iniziative volte a garantire la conservazione e la corretta gestione della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;
e) coordinamento delle attività inerenti alla predisposizione e all'aggiornamento della Carta della natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette;
f) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, d'intesa, per quanto di competenza, con la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
g) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità, terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversità;
h) coordinamento delle attività amministrative, tecniche e scientifiche in materia di biosicurezza e di biotecnologie e monitoraggio delle immissioni nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati nonché predisposizione del piano generale per le attività di vigilanza;
i) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste promuovendo la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;
l) attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, delle Convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio materiale ed immateriale dell'umanità, nonché di ogni altro accordo internazionale relativo alla protezione della natura e della biodiversità;
m) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilità ambientale con particolare riferimento al controllo di legittimità sulle autorizzazioni paesaggistiche;
n) coordinamento delle attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;
o) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;
p) attuazione della Convenzione di Barcellona e di ogni altro accordo internazionale per la tutela, la conservazione e la salvaguardia del Mare Mediterraneo, anche in collaborazione con le Amministrazioni competenti;
q) promozione della sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino;
r) programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi in caso di inquinamento marino e valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani e progetti;
s) autorizzazione agli scarichi in mare da nave, aeromobili o da piattaforma nonché alla movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri Stati;
t) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di crisi nelle materie di competenza, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile;
u) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.
- Il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 409 del 30.12.2006.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158, S.O.:
«Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.
2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonché fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«339. La commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, è composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
- Il decreto ministeriale 3 agosto 1999 (Modificazioni al decreto ministeriale istitutivo dell'area marina protetta denominata Capo Carbonara) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 1999, n. 229.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 3, della citata legge n. 394 del 1991:
«3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:
«2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».