LEGGE 31 dicembre 1982, n. 979

Disposizioni per la difesa del mare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-7-1986
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 28.

  In  attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro
della  marina  mercantile  promuove  e coordina tutte le attivita' di
protezione,  tutela,  ricerca  e  valorizzazione del mare e delle sue
risorse  ed  assicura il raggiungimento delle finalita' istitutive di
ciascuna  riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del
mare, di cui all'articolo 34.
  Per  la  vigilanza  e  l'eventuale  gestione  delle riserve marine,
l'Ispettorato  centrale  si  avvale  delle  competenti Capitanerie di
porto.
  Presso  ogni Capitaneria competente e' istituita una commissione di
riserva,  nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e
cosi' composta:
    a) il comandante di porto che la presiede;
    b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni
medesimi;
    c) un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;
    d)   in   rappresentante   delle  categorie  economico-produttive
interessate  designato  dalla  camera di commercio per ciascuna delle
province nei cui confini e' stata istituita la riserva;
    e)  due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in
relazione  alle  particolari  finalita' per cui e' stata istituita la
riserva;
    f)    un   rappresentante   delle   associazioni   naturalistiche
maggiormente   rappresentative   scelto  dal  Ministro  della  marina
mercantile  fra  una  terna  di  nomi  designata  dalle  associazioni
medesime;
    g) un rappresentante del provveditorato agli studi;
    h)  un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e
ambientali.
    ((i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente)).
  ((Con  apposita  convenzione  da  stipularsi  da parte del Ministro
dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro della marina mercantile,
la  gestione  della  riserva  puo'  essere concessa ad enti pubblici,
istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute)).
  La  commissione  affianca  la  Capitaneria  e l'ente delegato nella
gestione  della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto
quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.
  In  particolare  la commissione da' il proprio parere alla proposta
del   regolamento   di   esecuzione   del  decreto  istitutivo  e  di
organizzazione  della  riserva,  ivi  comprese le previsioni relative
alle  spese  di  gestione,  formulata  dalla  Capitaneria o dall'ente
delegato.
  ((Il   regolamento   e'   approvato   con   decreto   del  Ministro
dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro della marina mercantile,
sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti)).