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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 gennaio 1947, n. 134

Istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1953)
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Testo in vigore dal:  12-4-1947

Art. 2


È istituita presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici) sotto la vigilanza del Ministro, una "Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale" con lo scopo di gestire il fondo di cui all'art. 1, con le modalità che saranno stabilite da uno speciale regolamento il quale stabilirà altresì i benefici - che comunque non dovranno costituire un trattamento superiore a quello usato ad analoghe categorie di impiegati dello Stato - da accordarsi ai personale telefonico statale in quiescenza.
Il regolamento sarà approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.
La detta Azienda concede alla sopracitata Cassa l'uso gratuito dei locali d'ufficio e di valersi dell'opera dei propri impiegati telefonici, comandati in limiti numerici e di grado, previa approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di intesa col Ministro per il tesoro.