DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-7-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
 
  Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali 
 
  1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione  dei  centri  e
nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera  e),  i
Comuni,  anche  con  il  supporto  degli  Uffici  speciali   per   la
ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle  popolazioni
interessate,  curano  la  pianificazione  urbanistica  connessa  alla
ricostruzione  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  3,  predisponendo
strumenti  urbanistici  attuativi,  completi   dei   relativi   piani
finanziari,  al  fine  di  programmare  in  maniera   integrata   gli
interventi di: 
  a)  ricostruzione  con  adeguamento  sismico   o   ripristino   con
miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso  pubblico,  con
priorita' per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e
degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e
delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal
sisma; 
  b)  ricostruzione  con  adeguamento  sismico   o   ripristino   con
miglioramento sismico degli  edifici  privati  residenziali  e  degli
immobili  utilizzati  per  le  attivita'   produttive   distrutti   o
danneggiati dal sisma; 
  c)  ripristino  e  realizzazione  delle  opere  di   urbanizzazione
primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata
dagli strumenti  urbanistici  attuativi,  ivi  compresa  la  rete  di
connessione dati. 
  2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano
i  principi  di  indirizzo  per  la  pianificazione   stabiliti   con
provvedimenti adottati ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2.  ((Gli
stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione
ambientale strategica (VAS) e  dalla  verifica  di  assoggettabilita'
alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente: a)  aumento  della
popolazione insediabile, calcolata attribuendo  a  ogni  abitante  da
insediare centoventi metri cubi di  volume  edificabile,  rispetto  a
quella residente in  base  ai  dati  del  censimento  generale  della
popolazione effettuato dall'ISTAT nel 2011;  b)  aumento  delle  aree
urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima  degli  eventi  sismici
iniziati il  24  agosto  2016;  c)  opere  o  interventi  soggetti  a
procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a  valutazione
d'incidenza)).  Mediante  apposita   ordinanza   commissariale   sono
disciplinate le modalita'  di  partecipazione  e  coinvolgimento  dei
cittadini  alle  scelte  in  materia  di  pianificazione  e  sviluppo
territoriale. 
  3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma  1,  oltre
alla definizione  dell'assetto  planivolumetrico  degli  insediamenti
interessati, sono indicati i danni  subiti  dagli  immobili  e  dalle
opere, la sintesi degli interventi proposti,  una  prima  valutazione
dei costi  sulla  base  dei  parametri  di  cui  all'articolo  6,  le
volumetrie,  superfici  e  destinazioni  d'uso  degli  immobili,   la
individuazione delle unita' minime d'intervento (UMI)  e  i  soggetti
esecutori  degli  interventi.  Gli  strumenti  attuativi  individuano
altresi' i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano
stesso. 
  4. Il Comune adotta con atto consiliare gli  strumenti  urbanistici
attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati  all'albo
pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i
soggetti interessati possono presentare  osservazioni  e  opposizioni
entro il termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione.
Decorso tale termine, il Comune trasmette gli  strumenti  urbanistici
adottati, unitamente alle osservazioni  e  opposizioni  ricevute,  al
Commissario straordinario  per  l'acquisizione  del  parere  espresso
attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16. 
  5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante  della  Conferenza
permanente, il comune approva definitivamente lo strumento  attuativo
di cui al comma 1. 
  6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti
urbanistici  vigenti.  Ove  siano   ricompresi   beni   paesaggistici
all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni  culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e  successive  modificazioni,   se   conformi   alle   previsioni   e
prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed  a
condizione che su di  essi  abbia  espresso  il  proprio  assenso  il
rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del  turismo  in  seno  alla  Conferenza  permanente,  gli  strumenti
attuativi costituiscono, quanto al  territorio  in  essi  ricompreso,
piani paesaggistici. 
  7. Nel caso  in  cui  i  predetti  strumenti  attuativi  contengano
previsioni e prescrizioni di dettaglio, con  particolare  riferimento
alla conservazione degli aspetti  e  dei  caratteri  peculiari  degli
immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonche'  alle
specifiche  normative  d'uso  preordinate  alla  conservazione  degli
elementi costitutivi e delle  morfologie  dei  beni  immobili,  delle
tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi
originariamente utilizzati, la realizzazione dei  singoli  interventi
edilizi puo' avvenire mediante  segnalazione  certificata  di  inizia
attivita'  (SCIA),  prodotta  dall'interessato,  con  la   quale   si
attestano la conformita' degli interventi  medesimi  alle  previsioni
dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior
semplificazione del regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo  12
del  decreto-legge  31  maggio   2014,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n.  106,  e  successive
modificazioni. 
  8. I  Comuni  di  cui  agli  allegati  1  e  2,  sulla  base  della
rilevazione dei danni prodotti dal  sisma  ai  centri  storici  e  ai
nuclei  urbani  e  rurali  e   delle   caratteristiche   tipologiche,
architettoniche  e  paesaggistiche  del  tessuto  edilizio,   possono
altresi', con apposita deliberazione del Consiglio comunale,  assunta
entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con  proprio
provvedimento e  pubblicata  sul  sito  istituzionale  degli  stessi,
individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi
unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener  conto
delle possibili interazioni derivanti dalla  contiguita'  strutturale
con gli edifici adiacenti,  secondo  quanto  previsto  dalla  vigente
normativa tecnica per le costruzioni. Con il  medesimo  provvedimento
sono altresi'  perimetrate,  per  ogni  aggregato  edilizio,  le  UMI
costituite dagli  insiemi  di  edifici  subordinati  a  progettazione
unitaria, in ragione della necessaria  integrazione  del  complessivo
processo  edilizio  finalizzato  al  loro  recupero,  nonche'   della
necessita' di soddisfare esigenze di sicurezza sismica,  contenimento
energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico. 
  9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici  privati
o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui
ai  commi  1  e  8  i  proprietari  si  costituiscono  in   consorzio
obbligatorio   entro   trenta   giorni   dall'invito   loro   rivolto
dall'ufficio speciale  per  la  ricostruzione.  La  costituzione  del
consorzio  e'  valida  con  la  partecipazione  dei  proprietari  che
rappresentino  almeno  il  51  per  cento   delle   superfici   utili
complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo  6  del
decreto del Ministro dei lavori  pubblici  in  data  5  agosto  1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del  20  agosto  1994,
ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. 
  10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si
sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio,  per
l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli
immobili, che non puo' avere durata superiore a tre  anni  e  per  la
quale non e'  dovuto  alcun  indennizzo.  Per  l'effettuazione  degli
interventi sostitutivi, i  Comuni  utilizzano  i  contributi  di  cui
all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari. 
  11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei  casi  previsti
dal comma 10, si rivalgono  sui  proprietari  nei  casi  in  cui  gli
interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione
per gli immobili privati di cui all'articolo  6  siano  superiori  al
contributo ammissibile.