DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 27 
 
 
            Fondi di solidarieta' bilaterali alternativi 
 
  1.  In  alternativa  al  modello  previsto  dall'articolo  26,   in
riferimento ai settori dell'artigianato e della  somministrazione  di
lavoro nei  quali,  in  considerazione  dell'operare  di  consolidati
sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali  settori,
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello  nazionale  hanno  adeguato  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  le  fonti  normative   e
istitutive  dei  rispettivi  fondi  bilaterali,  ovvero   dei   fondi
interprofessionali di cui all'articolo 118 della  legge  n.  388  del
2000, o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, alle finalita' perseguite  dall'articolo  26,
comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 
  2. Ove a seguito  della  trasformazione  di  cui  al  comma  1  sia
avvenuta  la  confluenza,  in  tutto  o  in  parte,   di   un   fondo
interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono  fermi  gli
obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 della  legge
n. 388 del 2000,  e  le  risorse  derivanti  da  tali  obblighi  sono
vincolate alle finalita' formative. 
  3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una  delle  seguenti
prestazioni: 
    a) un assegno di durata e misura pari all'assegno di integrazione
salariale di cui all'articolo 30, comma 1; 
    b)  l'assegno   di   solidarieta'   di   cui   all'articolo   31,
eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma  2  di
tale articolo,  prevedendo  in  ogni  caso  un  periodo  massimo  non
inferiore  a  26  settimane  in  un  biennio  mobile.  L'assegno   di
solidarieta' puo' essere riconosciuto per periodi  di  sospensione  o
riduzione dell'attivita' lavorativa fino al 31 dicembre 2021. 
  4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni  di  cui
al comma 3 entro il 31  dicembre  2015.  In  mancanza,  i  datori  di
lavoro, che occupano mediamente piu' di  5  dipendenti,  aderenti  ai
fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione  salariale  di
cui all'articolo 29, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016  e  possono
richiedere  le  prestazioni  previste  dal  fondo   di   integrazione
salariale per gli  eventi  di  sospensione  o  riduzione  del  lavoro
verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. 
  4-bis.  Per  periodi  di  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa  decorrenti  dal  1°  gennaio  2022,  sono  soggetti  alla
disciplina dei fondi di cui al comma 1 anche i datori di  lavoro  che
occupano almeno un dipendente. I fondi gia' costituiti alla  predetta
data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro  il
((30 giugno 2023)). In mancanza, i datori di lavoro confluiscono  nel
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29,  a  decorrere
dal ((1° luglio 2023)). 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi  e  i  contratti
collettivi definiscono: 
    a)  un'aliquota  complessiva  di   contribuzione   ordinaria   di
finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla  lettera
e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a
decorrere dal 1° gennaio 2016,  ripartita  fra  datore  di  lavoro  e
lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un  accordo
tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro  il
31 dicembre 2015, in difetto  del  quale  i  datori  di  lavoro,  che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al
comma 1, confluiscono nel fondo  di  integrazione  salariale  di  cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono  richiedere
le  prestazioni  previste  dal  medesimo  fondo  per  gli  eventi  di
sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a  decorrere  dal  1°
luglio 2016; 
    b) le tipologie di prestazioni in funzione  delle  disponibilita'
del fondo di cui al comma 1; 
    c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione  dell'andamento  della
gestione ovvero la rideterminazione delle  prestazioni  in  relazione
alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli
andamenti del relativo settore  in  relazione  anche  a  quello  piu'
generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio  finanziario  del
fondo di cui al comma 1; 
    d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui  al  comma  1
quota  parte  del   contributo   previsto   per   l'eventuale   fondo
interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo 118  della  legge
n. 388 del 2000; 
    e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui  al  comma  1
quota parte del contributo  previsto  dall'articolo  12  del  decreto
legislativo n. 276 del 2003, prevedendo  un'aliquota  complessiva  di
contribuzione  ordinaria  di  finanziamento  del  predetto  fondo   a
esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non  inferiore  allo
0,30  per  cento  della  retribuzione  imponibile   previdenziale   a
decorrere dal 1° gennaio 2016; 
    f) la possibilita' per il fondo di cui al comma  1  di  avere  le
finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b); 
    g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al  comma
1. 
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono
dettate disposizioni per determinare: 
    a) criteri volti a garantire la  sostenibilita'  finanziaria  dei
fondi; 
    b) requisiti di  professionalita'  e  onorabilita'  dei  soggetti
preposti alla gestione dei fondi; 
    c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; 
    d) modalita' volte a rafforzare la funzione  di  controllo  sulla
corretta gestione dei fondi e di  monitoraggio  sull'andamento  delle
prestazioni,  anche  attraverso  la  determinazione  di  standard   e
parametri omogenei.