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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei  servizi  per
il lavoro e delle politiche attive, nonche' in  materia  di  riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e
di tutela e conciliazione delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di
lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 183 del 2014, il
quale,  allo  scopo  di  assicurare,  in   caso   di   disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano
espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero   siano   beneficiari   di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega  il  Governo  ad
adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), della citata legge n.  183
del 2014, il quale indica i  principi  e  criteri  direttivi  cui  il
Governo si attiene nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con
riferimento agli strumenti di  tutela  in  costanza  di  rapporto  di
lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
impossibilita' di autorizzare le integrazioni salariali  in  caso  di
cessazione definitiva di attivita' aziendale o di un ramo di essa; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
semplificazione    delle    procedure     burocratiche     attraverso
l'incentivazione di strumenti  telematici  e  digitali,  considerando
anche la  possibilita'  di  introdurre  meccanismi  standardizzati  a
livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti
certi ed esigibili; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
necessita' di regolare l'accesso  alla  cassa  integrazione  guadagni
solo a seguito di  esaurimento  delle  possibilita'  contrattuali  di
riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando  una  parte
delle  risorse  attribuite  alla  cassa  integrazione  a  favore  dei
contratti di solidarieta'; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore
ordinarie  lavorabili  nel  periodo   di   intervento   della   cassa
integrazione guadagni ordinaria e della cassa  integrazione  guadagni
straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della
rotazione; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 5), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
previsione di una maggiore compartecipazione da parte  delle  imprese
utilizzatrici; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 6), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
riduzione degli oneri contributivi  ordinari  e  rimodulazione  degli
stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 7), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
revisione  dell'ambito  di  applicazione  della  cassa   integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarieta' di cui
all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine
certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione
di meccanismi  standardizzati  di  concessione,  e  previsione  della
possibilita' di destinare gli eventuali risparmi di  spesa  derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui alla  presente  lettera  al
finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3  e  4  della
citata legge n. 183 del 2014; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento
dei  contratti   di   solidarieta',   con   particolare   riferimento
all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla
messa a regime dei contratti di solidarieta' di cui  all'articolo  5,
commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Lavoratori beneficiari 
 
  1. Sono destinatari dei trattamenti di  integrazione  salariale  di
cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto  di  lavoro
subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2,  con
esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. ((Per  periodi
di sospensione o di riduzione  dell'attivita'  lavorativa  decorrenti
dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di  integrazione
salariale anche i lavoratori a domicilio)). 
  2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unita'
produttiva per la quale e' richiesto il trattamento, un'anzianita' di
effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di  presentazione
della relativa domanda di concessione. ((Per  il  riconoscimento  dei
trattamenti di integrazione salariale richiesti a  decorrere  dal  1°
gennaio  2022,  l'anzianita'  minima  di  effettivo  lavoro   che   i
lavoratori devono possedere alla data di presentazione della  domanda
e' pari a trenta giorni)). Tale condizione non e' necessaria  per  le
domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per
eventi oggettivamente non evitabili. 
  3. Ai fini del  requisito  di  cui  al  comma  2,  l'anzianita'  di
effettivo  lavoro  del   lavoratore   che   passa   alle   dipendenze
dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo  conto  del
periodo  durante  il  quale  il   lavoratore   e'   stato   impiegato
nell'attivita' appaltata.