DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri 
 interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei 
 
  1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande  Progetto
Pompei, approvato dalla  Commissione  europea  con  la  Decisione  n.
C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine  di  accelerare
l'attuazione degli interventi  previsti,  le  seguenti  disposizioni,
fatti salvi gli effetti del protocollo di legalita' stipulato con  la
competente prefettura-ufficio territoriale del Governo: 
    a) nell'esercizio dei propri poteri,  il  Direttore  generale  di
progetto assicura che  siano  in  ogni  caso  osservate  le  seguenti
disposizioni in materia  di  affidamento  dei  contratti  relativi  a
lavori, servizi e forniture: 
      1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione  relativo  ai
lavori, ai servizi  e  alle  forniture  che  la  stazione  appaltante
intende affidare; 
      2)  redazione,  entro   trenta   giorni   dalla   pubblicazione
dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute
dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che  abbiano
i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco  formato  sulla
base del criterio della data di ricezione  delle  domande  presentate
dalle imprese aventi titolo; 
      3) formulazione, da  parte  della  stazione  appaltante,  degli
inviti a  presentare  offerte  di  assegnazione  dei  contratti  alle
imprese  iscritte  nell'elenco  di  cui  al  numero  2),  sulla  base
dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo; 
      4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi
e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio
del massimo ribasso, in via facoltativa,  del  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa o della media; 
      5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa  che
non  abbia  risposto  all'invito  rivolto  a  presentare  offerte  di
assegnazione dei contratti; 
      6)  possibilita'  di  rivolgere  a  ciascuna   impresa   inviti
successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre
imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2); 
    b) la soglia per il  ricorso  alla  procedura  negoziata  di  cui
all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e'
elevata a 1,5 milioni di euro;  al  fine  di  assicurare  la  massima
trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco
e  il  dettaglio  delle   offerte   e   l'esito   della   gara   dopo
l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali  della
relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei; 
    c) in deroga alla disposizione dell'articolo  48,  comma  2,  del
Codice dei contratti pubblici di cui al decreto  legislativo  n.  163
del   2006,   il   Direttore    generale    di    progetto    procede
all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non  abbia
provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei
requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in
cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine, non
superiore a quindici giorni, a tal fine  assegnatogli  dal  Direttore
generale di progetto il contratto di appalto e' risolto  di  diritto,
l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo  48,  comma
1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.
163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto  all'impresa  seconda
classificata; 
    c-bis) la misura della garanzia a corredo  dell'offerta  prevista
dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e' aumentata
dal 2 per cento al 5 per cento; 
    d)  e'  sempre  consentita  l'esecuzione  di   urgenza   di   cui
all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici  di  cui
al decreto legislativo n. 163 del  2006,  anche  durante  il  termine
dilatorio e quello di sospensione obbligatoria  del  termine  per  la
stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter  del  medesimo
articolo,  atteso  che  la   mancata   esecuzione   immediata   della
prestazione  dedotta  nella  gara  determinerebbe  un   grave   danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la
perdita di finanziamenti  comunitari;  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo 153 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori  avviene  immediatamente
dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le  riserve
di legge; 
    e) il Direttore generale di progetto puo' revocare  in  qualunque
momento il responsabile unico del procedimento al fine  di  garantire
l'accelerazione degli interventi e di superare difficolta'  operative
che siano insorte nel corso della realizzazione  degli  stessi;  puo'
altresi'  attribuire  le   funzioni   di   responsabile   unico   del
procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di  cui  al
comma 5; 
    f) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2014, N. 106; 
    g) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2014, N. 106; 
    h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei  contratti  pubblici
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  nonche'  alle
disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207  del  2010,  la  verifica  dei
progetti  e'  sostituita  da  un'attestazione  di  rispondenza  degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1  e
2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformita'  alla
normativa vigente, rilasciata dal Direttore generale di progetto. (9) 
  2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale
di  progetto  e  presso  l'Unita'  "Grande  Pompei"  nell'ambito  del
contingente di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2013, n. 112, non e' assoggettato al nulla osta  o  ad  altri
atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza. 
  3. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Con  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  al  comma  2  e'
prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il  compito  di
approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
proposta presentata dal Direttore generale di  progetto,  di  cui  al
comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese
nel piano di gestione di cui al comma 4.»; 
    b) al quarto periodo, le parole: «svolge  anche  le  funzioni  di
"Conferenza di servizi permanente", ed», sono soppresse; 
    c) il quinto  e  sesto  periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:
«L'approvazione del piano da parte del Comitato di  gestione  produce
gli effetti previsti dall'articolo 34  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  dagli  articoli  14  e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 2,  comma
203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce  ogni  altro
adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di
assenso comunque denominato necessario  per  la  realizzazione  degli
interventi approvati.». 
  3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, le parole: "L'Unita', su  proposta  del  direttore  generale  di
progetto,  approva  un  piano  strategico"  sono   sostituite   dalle
seguenti:  "L'Unita',  sulla  base  delle  indicazioni  fornite   dal
direttore generale di progetto, redige un piano strategico". 
  4.  Resta  fermo  il  disposto  dell'articolo  2,  comma   7,   del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. 
  5.  Per  accelerare  la  progettazione  degli  interventi  previsti
nell'ambito del Grande Progetto Pompei,  al  fine  di  rispettare  la
scadenza del  programma,  e'  costituita,  presso  la  Soprintendenza
Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano  e  Stabia,  una
segreteria tecnica di progettazione composta da non piu' di 20 unita'
di personale, alle quali  possono  essere  conferiti,  in  deroga  ai
limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente,  incarichi  di
collaborazione, ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei
mesi, entro il  limite  di  spesa  di  900.000  euro  annui,  per  la
partecipazione alle attivita' progettuali e  di  supporto  al  Grande
Progetto Pompei, secondo  le  esigenze  e  i  criteri  stabiliti  dal
Direttore  generale  di  progetto  d'intesa  con  il   Soprintendente
Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. 
  5-bis.  Al  fine  di  contemperare   l'esigenza   di   snellire   i
procedimenti   amministrativi   e   la   necessita'   di    garantire
l'effettivita' e l'efficacia  dei  controlli,  anche  preventivi,  il
Direttore generale  di  progetto,  in  considerazione  del  rilevante
impatto  del  Grande  Progetto  Pompei  e  coerentemente  con  quanto
stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190,  adotta  un  piano  di
gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua  un
responsabile  di  comprovata  esperienza  e  professionalita',  anche
scelto tra i membri della segreteria  tecnica  di  cui  al  comma  5,
deputato  all'attuazione  e  alla  vigilanza  sul   funzionamento   e
sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica. 
  5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito
archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalita'
operative  adottate  in  attuazione  del  Grande   Progetto   Pompei,
approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012)  2154
del 29 marzo  2012,  lo  svolgimento  delle  funzioni  del  Direttore
generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013, n.  112,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le  attivita'
dell'Unita' "Grande Pompei", del vice direttore  generale  vicario  e
della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati  ((fino  al
31 dicembre 2023)), nel limite massimo di spesa pari a  900.000  euro
lordi ((per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Ai relativi  oneri,
pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni  dal  2017  al  2022,  si
provvede a  valere  sulle  risorse  disponibili  sul  bilancio  della
Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano  e  Stabia.  Per  l'anno
2023 e' autorizzata la spesa di 900.000 euro)). PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 162. Il Direttore generale di progetto, per
la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi  di
cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112, nonche' per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui  al
medesimo  articolo  1,  attiva,  su  deliberazione  del  Comitato  di
gestione, le procedure  per  la  stipula  di  un  apposito  contratto
istituzionale di  sviluppo  ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7,  comma  1,  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 
  5-quater. Il contingente  di  cinque  esperti  della  struttura  di
supporto al Direttore generale di progetto, di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' integrato da un
esperto in mobilita' e  trasporti  e  da  un  esperto  in  tecnologie
digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal  presente
comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel
bilancio del Parco archeologico  di  Pompei.  ((Per  l'anno  2023  e'
autorizzata la spesa di 150.000 euro)). 
  6. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  5,  nel
limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte  con  le
risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per  i
Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015,  nel
limite di 500.000 euro, si provvede  ai  sensi  dell'articolo  17.  A
decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000  euro  annui,
si  fa  fronte  con  le  risorse  disponibili  sul   bilancio   della
Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 216,  comma
25) che "All'articolo 2, comma 1, lettera h), del  decreto  legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e 93, commi 1  e  2,
del codice dei contratti pubblici di cui al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n.  163,  si  intende  riferito,  rispettivamente,  agli
articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del presente codice".