DECRETO-LEGGE 31 marzo 2011, n. 34

Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di ((abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari)), di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2011, n. 75 (in G.U. 27/5/2011, n. 122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
Potenziamento delle funzioni  di  tutela  dell'area  archeologica  di
                               Pompei 
 
  1.  Al  fine  di  rafforzare  l'efficacia  delle  azioni  e   degli
interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei  e  nei  luoghi
ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale
per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni
e le attivita' culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario  e
urgente di interventi conservativi  di  prevenzione,  manutenzione  e
restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano e'  predisposto
dalla competente Soprintendenza ed e' proposto dal Direttore generale
per le antichita', previo parere del Consiglio superiore per  i  beni
culturali e paesaggistici. 
  2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede
anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le  aree
sottoutilizzate (F.A.S.), di  cui  all'articolo  61  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, e  successive  modificazioni,  destinati  alla
regione Campania, nonche' di una  quota  dei  fondi  disponibili  nel
bilancio della Soprintendenza speciale per  i  beni  archeologici  di
Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e
le  attivita'  culturali.  La  quota  da   destinare   al   programma
straordinario di manutenzione da  parte  della  regione  Campania  e'
individuata dalla  Regione  medesima  nell'ambito  del  Programma  di
interesse strategico  regionale  (PAR)  da  sottoporre  al  CIPE  per
l'approvazione. 
  3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione  del
programma di cui al comma 1 e' autorizzata  l'assunzione,  in  deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  25,  e  di  cui
all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso  di  validita',
di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa
di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale  personale  e'
vincolato  alla  permanenza  presso  le  sedi   di   servizio   della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei
per almeno un quinquennio  dalla  data  di  assunzione.  E'  altresi'
autorizzata, in deroga alle medesime disposizioni  di  cui  al  primo
periodo, l'assunzione di  ulteriore  personale  specializzato,  anche
dirigenziale, mediante l'utilizzazione di  graduatorie  in  corso  di
validita',  nel  limite   delle   ordinarie   facolta'   assunzionali
consentite per l'anno 2011  dalla  normativa  vigente,  da  destinare
all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente  comma  si  provvede,  a
valere  sulle   facolta'   assunzionali   del   predetto   Ministero,
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio  previsti  a  legislazione
vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni  e
le attivita' culturali e  nel  rispetto  dei  limiti  percentuali  in
materia di assunzioni di  personale  a  tempo  indeterminato  di  cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e
successive modificazioni. Al fine di  procedere  alle  assunzioni  di
personale presso la Soprintendenza speciale per i  beni  archeologici
di Napoli e di Pompei,  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali procede, dopo l'utilizzo  delle  graduatorie  regionali  in
corso di validita' ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla
formazione di una graduatoria unica nazionale  degli  idonei  secondo
l'ordine generale di merito risultante  dalla  votazione  complessiva
riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali  in  corso
di validita', applicando in caso di parita' di  merito  il  principio
della minore eta'  anagrafica.  La  graduatoria  unica  nazionale  e'
elaborata anche al fine di consentire ai candidati  di  esprimere  la
propria accettazione e non comporta  la  soppressione  delle  singole
graduatorie regionali. I candidati che non  accettano  mantengono  la
collocazione ad essi spettante nella graduatoria  della  regione  per
cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita'  culturali
provvede alle attivita' di cui al presente  comma  nell'ambito  delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   gia'   disponibili   a
legislazione  vigente.  Il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali comunica alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e
delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello  Stato  le
assunzioni effettuate ai sensi  del  presente  comma  ed  i  relativi
oneri. 
  4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di  Napoli  e
di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al  comma  1,
puo'  altresi'  avvalersi,  nel  rispetto  dei   principi   e   delle
disposizioni  di  fonte  comunitaria,  della  societa'  ALES  s.p.a.,
interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di  un'apposita
convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento
diretto  di  servizi  tecnici,   anche   afferenti   alla   fase   di
realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui  al
comma 1. 
  5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma  1,  i
termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono
ridotti della  meta'.  Per  l'affidamento  dei  lavori  compresi  nel
programma e' sufficiente il livello di progettazione preliminare,  in
deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto  legislativo
n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del  procedimento  ritenga
motivatamente la necessita'  di  acquisire  un  maggiore  livello  di
definizione progettuale. 
  6. Gli  interventi  previsti  dal  programma  di  cui  al  comma  1
ricadenti all'esterno del perimetro  delle  aree  archeologiche  sono
dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e  urgenti  e  possono
essere realizzati, ove  occorra,  in  deroga  alle  previsioni  degli
strumenti  di  pianificazione  urbanistica  e  territoriali  vigenti,
sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente. 
  7. Allo scopo di  favorire  l'apporto  di  risorse  provenienti  da
soggetti privati per l'esecuzione dei lavori,  dei  servizi  e  delle
forniture  di  cui  al  comma  1,  gli   obblighi   di   pubblicita',
imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita',
previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni,  per  i  contratti  di  sponsorizzazione   finalizzati
all'acquisizione di risorse finanziarie o  alla  realizzazione  degli
interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma  1,
si considerano assolti con la pubblicazione  di  un  avviso  pubblico
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente,
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  nonche'   su   due
quotidiani  a  diffusione  nazionale,  per  almeno   trenta   giorni,
contenente  un   elenco   degli   interventi   da   realizzare,   con
l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto  per  ciascuno
intervento. In caso di presentazione di una pluralita' di proposte di
sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare  a  ciascun
candidato gli specifici interventi, definendo le correlate  modalita'
di  valorizzazione  del  marchio  o  dell'immagine  aziendale   dello
sponsor, secondo quanto previsto dall'articolo  120  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o
insufficiente presentazione di candidature,  il  Soprintendente  puo'
ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalita' e anche  mediante
trattativa privata. 
  8. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003,  n.  240,  al
fine di  assicurare  l'equilibrio  finanziario  delle  Soprintendenze
speciali ed autonome, nonche'  il  reintegro  degli  stanziamenti  di
bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, con proprio decreto, puo' disporre trasferimenti
di risorse tra le disponibilita' depositate sui  conti  di  tesoreria
delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive  esigenze
finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli  impegni  gia'
presi su dette disponibilita', o versamenti all'entrata del  bilancio
dello Stato, ((anche  degli  utili  conseguiti  dalla  societa'  ALES
S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale,))  per  i
quali il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  con
propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio,  ai
fini  della  loro   riassegnazione,   in   aggiunta   agli   ordinari
stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione  della  spesa  del
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo  per
l'attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.