DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. (14G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
                  (Disposizioni in materia di IRAP) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). ((6)) 
  2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013  secondo  il
criterio previsionale, di cui all'articolo  4  del  decreto  legge  2
marzo 1989, n. 69,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere  a),
b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente,
delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento. 
  3. All'articolo 16, comma 3, del  decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto  percentuale"
sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo  di  0,92   punti
percentuali". 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). ((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 22)
che  le  presenti  abrogazioni  decorrono   dal   periodo   d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.