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DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  26-12-2021
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Art. 38

Gestori dei sistemi di distribuzione
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza, l'Autorità adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi:
a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie
((. Ciò non osta alla predisposizione di meccanismi di coordinamento che consentano alla società-madre di esercitare i propri diritti di vigilanza economica e amministrativa per quanto riguarda la redditività degli investimenti i cui costi costituiscono componenti tariffarie regolate e, in particolare, di approvare il piano finanziario annuale o qualsiasi strumento equivalente, nonché di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della società controllata. Non è viceversa consentito alla società-madre dare istruzioni sulle attività giornaliere né su singole decisioni concernenti il miglioramento o la costruzione delle linee di distribuzione dell'energia elettrica, purché esse non eccedano i termini del piano finanziario o dello strumento a questo equivalente))
;
d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza.
((Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo.))
Il medesimo gestore individua un responsabile della conformità, indipendente e con poteri di accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso del medesimo gestore del sistema di distribuzione e delle imprese collegate, che è responsabile del controllo del programma di adempimenti e presenta annualmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate.
2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, lo stesso gestore non può trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza e a tal fine:
a) le politiche di comunicazione e di marchio non devono creare confusione in relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura di energia elettrica;
b) le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo,
((...))
.
2-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresì che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124.
4. Al fine di promuovere un assetto efficiente dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.10, che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano entro il termine di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ARG/ELT n. 72/10 al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.5 del 2004, la medesima Autorità, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce meccanismi di gradualità che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. PERIODO SOPPRESSO CON AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 30/6/2011, N. 150.
5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.
5-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis.
((
5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA con uno o più provvedimenti disciplina:
a) le modalità con cui i Gestori delle reti di distribuzione dell'energia elettrica cooperano con il Gestore della rete di trasmissione, al fine di ampliare, secondo criteri di efficienza e sicurezza per il sistema, la partecipazione dei soggetti dotati di impianti di generazione, di consumo e di stoccaggio connessi alle reti di distribuzione da essi gestite, anche attraverso gli aggregatori, ai mercati dell'energia, dei servizi ancillari e dei servizi di bilanciamento;
b) la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e clienti finali di energia elettrica a bilanciare le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni locali, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. La sperimentazione prende l'avvio non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti dell'Autorità di cui al presente comma.
5-quinquies. Entro ventiquattro mesi dall'avvio delle sperimentazioni di cui al comma 6, l'ARERA pubblica gli esiti delle stesse e, sulla base di un'analisi costi-benefici, adotta eventuali modifiche alla disciplina del dispacciamento, volte a promuovere la formazione di profili aggregati di immissione e prelievo maggiormente prevedibili per il gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica.
5-sexies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina le modalità di approvvigionamento da parte dei Gestori dei sistemi di distribuzione, in coordinamento con il Gestore della rete di trasmissione, dei servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro delle reti di distribuzione, definendo in particolare:
a) le specifiche, i ruoli, le procedure di approvvigionamento e le modalità di remunerazione dei servizi, al minor costo per il sistema. Le procedure di approvvigionamento dei servizi ancillari non legati alla frequenza devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, in modo da consentire la partecipazione effettiva sulla base delle capacità tecniche dei fornitori dei servizi, ivi inclusi quelli dotati di impianti di generazione da fonti rinnovabili, di consumo, di stoccaggio, nonché gli aggregatori, a meno che la medesima Autorità non abbia stabilito che l'approvvigionamento dei predetti servizi non sia economicamente efficiente o che sarebbe comunque fonte di distorsioni del mercato o di maggiore congestione;
b) le modalità di copertura dei costi di approvvigionamento dei servizi di cui alla lettera a);
c) individua le informazioni che i gestori del sistema di distribuzione sono tenuti a rendere disponibili ai partecipanti al mercato e agli utenti ai fini delle procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a);
5-septies. Fatti salvi gli obblighi legali di divulgare determinate informazioni, il gestore del sistema di distribuzione ha l'obbligo di mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e deve impedire che le informazioni commercialmente vantaggiose apprese nello svolgimento della propria attività siano divulgate in modo discriminatorio.
))