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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/7/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2020)
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Testo in vigore dal:  2-2-2016
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Art. 2

Definizioni
1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102;
b) "efficienza energetica": il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;
c) "miglioramento dell'efficienza energetica": un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;
d) "risparmio energetico": la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102;
f) "meccanismo di efficienza energetica": strumento generale adottato dallo Stato o da autorità pubbliche per creare un regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
g) "programma di miglioramento dell'efficienza energetica": attività incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
h) "misura di miglioramento dell'efficienza energetica": qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
i) "ESCO": persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
l) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102;
m) "finanziamento tramite terzi": accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO;
n) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102;
o) "strumento finanziario per i risparmi energetici": qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
p) "cliente finale": persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
q) "distributore di energia", ovvero "distributore di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas": persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricità, i quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r);
r) "gestore del sistema di distribuzione" ovvero "impresa di distribuzione": persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o gas naturale;
s) "società di vendita di energia al dettaglio": persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;
t) "sistema efficiente di utenza": sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica
((...))
alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente;
u) "certificato bianco": titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
v) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102;
z) "esperto in gestione dell'energia": soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente;
aa) "ESPCo": soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia;
bb) "fornitore di servizi energetici": soggetto che fornisce servizi energetici, che può essere uno dei soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa);
cc) "Unità per l'efficienza energetica": è la struttura dell'ENEA di cui all'articolo 4, che svolge le funzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE.
2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.