stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 222

Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-1-2012

Art. 5

Sedi delle procedure
1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono presso le università individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell'ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione e dotate delle necessarie risorse finanziarie. La lista è formata dal Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due anni. La sede sorteggiata per ciascuna procedura è indicata nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il competente Direttore generale del Ministero, può, su richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche sull'assegnazione della procedura alla sede.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità previste dal presente regolamento, relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario.
Note all'art. 5:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.