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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 222

Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal: 31-1-2012
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117,  sesto  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Vista  la  legge  30  dicembre   2010,   n.   240,   e   successive
modificazioni, recante  norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 2; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 gennaio 2011; 
  Uditi i pareri  interlocutorio  e  definitivo  resi  dalla  sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi   del   Consiglio   di   Stato,
rispettivamente, nelle Adunanze del 25  febbraio  2011  e  21  aprile
2011; 
  Acquisiti i pareri della 7ª Commissione del Senato della Repubblica
in data 13 luglio 2011 e  della  VII  Commissione  della  Camera  dei
deputati in data 14 luglio 2011, nonche' i rilievi sulle  conseguenze
di  carattere  finanziario  della  V  Commissione  della  Camera  dei
deputati in data 29 giugno 2011; 
  Considerato che il Consiglio di Stato ha formulato  un  rilievo  in
relazione all'articolo 3, comma 5; 
  Ritenuto di poter accogliere il predetto rilievo nella parte in cui
stigmatizza  il  divieto  di  divulgazione   dei   titoli   e   delle
pubblicazioni, modificando il  comma  5  dell'articolo  3  nel  senso
indicato dalla 7ª Commissione del Senato, e di non  poter  accogliere
il  rilievo  nella  parte  in  cui  stigmatizza   l'informatizzazione
dell'intera  procedura,  poiche'  la  stessa  e'  in  linea  con   la
disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti  e
per evitare l'aggravio  della  procedura,  con  conseguenti  maggiori
oneri per la finanza pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a)  per  Ministro  e  Ministero,  il  Ministro  e  il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    b) per legge, la legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  e  successive
modificazioni; 
    c) per fascia o fasce, le fasce dei  professori  ordinari  e  dei
professori  associati  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; 
    d) per abilitazione, l'abilitazione scientifica nazionale di  cui
all'articolo 16, comma 1, della legge; 
    e) per settori concorsuali, macrosettori  concorsuali  e  settori
scientifico-disciplinari,  i  settori  concorsuali,  i   macrosettori
concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui  all'articolo
15, comma 1, della legge; 
    f) per area disciplinare, l'area disciplinare di cui all'articolo
16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell'articolo 1,  comma
1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18,  di  riordino  del
Consiglio universitario nazionale; 
    g) per commissione, la commissione nazionale di cui  all'articolo
16, comma 3, lettera f), della legge; 
    h) per CUN, il Consiglio universitario nazionale; 
    i)  per  CRUI,  la  Conferenza  dei  rettori  delle   universita'
italiane; 
    l) per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del  sistema
universitario e della ricerca; 
    m) per CEPR,  il  Comitato  di  esperti  per  la  politica  della
ricerca. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota alle premesse: 
              -  L'articolo  33,  sesto  comma,  della   Costituzione
          recita: 
              «Le  istituzioni  di  alta  cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              «La potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite.». 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  (Disposizioni
          urgenti per l'adeguamento delle  strutture  di  Governo  in
          applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 luglio 2008, n.  121,  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 16 maggio 2008, n. 114. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge n. 15 marzo 1997,  n.  59,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 16, comma 2,  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario), e' il seguente: 
              «2. Per  le  medesime  finalita'  ed  entro  lo  stesso
          termine  di  cui  al  comma  1,  le   universita'   statali
          modificano,  altresi',  i  propri  statuti   in   tema   di
          articolazione  interna,  con  l'osservanza   dei   seguenti
          vincoli e criteri direttivi: 
                a) semplificazione  dell'articolazione  interna,  con
          contestuale attribuzione  al  dipartimento  delle  funzioni
          finalizzate allo  svolgimento  della  ricerca  scientifica,
          delle  attivita'  didattiche  e  formative,  nonche'  delle
          attivita'  rivolte  all'esterno   ad   esse   correlate   o
          accessorie; 
                b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando  che
          a ciascuno di  essi  afferisca  un  numero  di  professori,
          ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato  non
          inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita'
          con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo
          determinato superiore a mille unita', afferenti  a  settori
          scientifico-disciplinari omogenei; 
                c) previsione della facolta' di  istituire  tra  piu'
          dipartimenti,  raggruppati  in  relazione  a   criteri   di
          affinita' disciplinare,  strutture  di  raccordo,  comunque
          denominate,    con    funzioni    di    coordinamento     e
          razionalizzazione delle attivita' didattiche,  compresa  la
          proposta di attivazione o soppressione di corsi di  studio,
          e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove  alle
          funzioni didattiche e di ricerca  si  affianchino  funzioni
          assistenziali nell'ambito  delle  disposizioni  statali  in
          materia,  le  strutture  assumano  i  compiti   conseguenti
          secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione
          di ubicazione, garantendo l'inscindibilita' delle  funzioni
          assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle  di
          insegnamento e di ricerca; 
                d)  previsione  della  proporzionalita'  del   numero
          complessivo delle strutture di cui  alla  lettera  c)  alle
          dimensioni dell'ateneo, anche in relazione  alla  tipologia
          scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando
          che  il  numero  delle  stesse  non  puo'  comunque  essere
          superiore a dodici; 
                e) previsione della possibilita', per le  universita'
          con un organico di professori, di ricercatori  di  ruolo  e
          ricercatori a tempo  determinato  inferiore  a  cinquecento
          unita', di  darsi  un'articolazione  organizzativa  interna
          semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le
          funzioni di cui alle lettere a) e c); 
                f)  istituzione  di  un  organo   deliberante   delle
          strutture di cui alla lettera c), ove  esistenti,  composto
          dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da  una
          rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in  misura
          complessivamente  non  superiore  al  10  per   cento   dei
          componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti
          scelti,  con  modalita'  definite  dagli  statuti,  tra   i
          componenti delle giunte  dei  dipartimenti,  ovvero  tra  i
          coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i
          responsabili delle attivita'  assistenziali  di  competenza
          della struttura, ove previste; attribuzione delle  funzioni
          di  presidente  dell'organo  ad  un  professore   ordinario
          afferente alla struttura eletto dall'organo  stesso  ovvero
          nominato  secondo  modalita'  determinate  dallo   statuto;
          durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa
          per una sola volta. La  partecipazione  all'organo  di  cui
          alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione  di
          compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese; 
                g) istituzione in  ciascun  dipartimento,  ovvero  in
          ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero  e),
          senza maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  di
          una commissione paritetica docenti-studenti,  competente  a
          svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e
          della qualita' della didattica  nonche'  dell'attivita'  di
          servizio agli  studenti  da  parte  dei  professori  e  dei
          ricercatori; ad individuare indicatori per  la  valutazione
          dei   risultati   delle   stesse;   a   formulare    pareri
          sull'attivazione e la soppressione di corsi di  studio.  La
          partecipazione alla  commissione  paritetica  di  cui  alla
          presente lettera  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
          compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese; 
                h) garanzia  di  una  rappresentanza  elettiva  degli
          studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f),  i)  e
          q), nonche' alle lettere f) e g)  del  presente  comma,  in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del
          decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  1995,   n.   236;
          attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti  per  la
          prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai  corsi
          di  laurea,  laurea  magistrale  e  dottorato  di   ricerca
          dell'universita';  durata  biennale  di  ogni   mandato   e
          rinnovabilita' per una sola volta; 
                i)   introduzione   di   misure   a   tutela    della
          rappresentanza studentesca,  compresa  la  possibilita'  di
          accesso, nel rispetto  della  vigente  normativa,  ai  dati
          necessari  per   l'esplicazione   dei   compiti   ad   essa
          attribuiti; 
                l)  rafforzamento  dell'internazionalizzazione  anche
          attraverso una  maggiore  mobilita'  dei  docenti  e  degli
          studenti, programmi  integrati  di  studio,  iniziative  di
          cooperazione interuniversitaria per attivita' di  studio  e
          di  ricerca  e  l'attivazione,  nell'ambito  delle  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme  di
          selezione svolti in lingua straniera; 
                m) introduzione di sanzioni da irrogare  in  caso  di
          violazioni del codice etico.». 
              - La legge 9  maggio  1989,  n.  168  (Istituzione  del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica), e' pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  11  maggio
          1989, n. 108, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio
          1980, n. 382, (Riordinamento della  docenza  universitaria,
          relativa  fascia  di  formazione  nonche'   sperimentazione
          organizzativa e didattica), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          31 luglio 1980, n. 209, S.O. 
              - La  legge  3  luglio  1998,  n.  210  (Norme  per  il
          reclutamento dei ricercatori e dei professori  universitari
          di ruolo), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998, n.
          155. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove  disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori universitari), e' pubblicata nella Gazz. Uff.  5
          novembre 2005, n. 258. 
              -  Il  decreto  legislativo  6  aprile  2006,  n.   164
          (Riordino della disciplina del reclutamento dei  professori
          universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della  legge
          n. 4 novembre 2005, n. 230), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          3 maggio 2006, n. 101. 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n.  382  del  1980,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - L'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
          n. 240, recita: 
              «1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge  il  Ministro,  con  proprio
          decreto di natura non regolamentare, sentito  il  Consiglio
          universitario nazionale (CUN), definisce,  secondo  criteri
          di affinita', i settori concorsuali in relazione  ai  quali
          si   svolgono   le   procedure   per    il    conseguimento
          dell'abilitazione  di  cui  all'articolo  16.   I   settori
          concorsuali sono raggruppati in  macrosettori  concorsuali.
          Ciascun  settore  concorsuale  puo'  essere  articolato  in
          settori  scientifico-disciplinari,  che   sono   utilizzati
          esclusivamente per quanto previsto agli articoli 18, 22, 23
          e 24 della presente legge, nonche' per la definizione degli
          ordinamenti didattici di cui all'articolo 17,  commi  95  e
          seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16, commi  1  e  3,
          lettera b) ed f), della citata legge n. 240 del 2010: 
              «1. E' istituita l'abilitazione scientifica  nazionale,
          di seguito  denominata  «abilitazione».  L'abilitazione  ha
          durata quadriennale e richiede requisiti  distinti  per  le
          funzioni di  professore  di  prima  e  di  seconda  fascia.
          L'abilitazione attesta la  qualificazione  scientifica  che
          costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e
          alla seconda fascia dei professori. 
              "3. a) (omissis). 
              b) la possibilita' che il decreto di cui  alla  lettera
          a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
          candidato  puo'  presentare  ai  fini   del   conseguimento
          dell'abilitazione, anche differenziato  per  fascia  e  per
          area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici; 
              c) - d ) -e) (omissis). 
              f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
          carico delle disponibilita' di bilancio  degli  atenei,  di
          un'unica commissione nazionale di durata  biennale  per  le
          procedure di abilitazione alle funzioni  di  professore  di
          prima e di seconda fascia, mediante  sorteggio  di  quattro
          commissari all'interno di una lista di professori  ordinari
          costituita ai sensi della lettera  h)  e  sorteggio  di  un
          commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di
          studiosi e di esperti di pari livello  in  servizio  presso
          universita' di un Paese aderente all'Organizzazione per  la
          cooperazione   e   lo   sviluppo   economico   (OCSE).   La
          partecipazione  alla  commissione  nazionale  di  cui  alla
          presente lettera  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
          compensi, emolumenti ed indennita';». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera a),  della
          legge 16  gennaio  2006,  n.  18  (Riordino  del  Consiglio
          universitario nazionale), e' il seguente: 
              «1.  Il  Consiglio  universitario  nazionale  (CUN)  e'
          organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario
          ed e' composto da: 
                a) professori e ricercatori eletti in  rappresentanza
          di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in
          numero  non  superiore  a  quattordici,  con  decreto   del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
          Per ciascuna area sono eletti un professore  ordinario,  un
          professore associato e un ricercatore.».