DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/7/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
  1. Esclusivamente ai fini del presente  decreto,  si  applicano  le
seguenti definizioni: 
    a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102; 
    b) "efficienza  energetica":  il  rapporto  tra  i  risultati  in
termini di rendimento, servizi, merci o energia, da  intendersi  come
prestazione fornita, e l'immissione di energia; 
    c)  "miglioramento  dell'efficienza  energetica":  un  incremento
dell'efficienza  degli  usi  finali   dell'energia,   risultante   da
cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici; 
    d) "risparmio energetico": la quantita' di  energia  risparmiata,
determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima  e
dopo  l'attuazione  di   una   o   piu'   misure   di   miglioramento
dell'efficienza   energetica,    assicurando    nel    contempo    la
normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul  consumo
energetico; 
    e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102; 
    f) "meccanismo  di  efficienza  energetica":  strumento  generale
adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche per creare un regime di
sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della
fornitura e dell'acquisto di servizi energetici  e  altre  misure  di
miglioramento dell'efficienza energetica; 
    g)  "programma  di  miglioramento  dell'efficienza   energetica":
attivita' incentrate su gruppi di clienti finali e che  di  norma  si
traducono in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili  e
misurabili o stimabili; 
    h)  "misura   di   miglioramento   dell'efficienza   energetica":
qualsiasi  azione  che  di  norma   si   traduce   in   miglioramenti
dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili; 
    i) "ESCO":  persona  fisica  o  giuridica  che  fornisce  servizi
energetici  ovvero  altre  misure  di  miglioramento  dell'efficienza
energetica nelle installazioni  o  nei  locali  dell'utente  e,  cio'
facendo,  accetta  un  certo  margine  di  rischio  finanziario.   Il
pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul
miglioramento   dell'efficienza   energetica   conseguito    e    sul
raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; 
    l) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102; 
    m)  "finanziamento  tramite  terzi":  accordo  contrattuale   che
comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e  al  beneficiario
della  misura  di  miglioramento  dell'efficienza   energetica,   che
fornisce i capitali per tale misura e  addebita  al  beneficiario  un
canone  pari  a  una  parte  del  risparmio   energetico   conseguito
avvalendosi della misura stessa. Il terzo puo' essere una ESCO; 
    n) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102; 
    o) "strumento finanziario per i risparmi  energetici":  qualsiasi
strumento finanziario, reso  disponibile  sul  mercato  da  organismi
pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente  i  costi
del progetto iniziale per l'attuazione delle misure di  miglioramento
dell'efficienza energetica; 
    p) "cliente finale": persona  fisica  o  giuridica  che  acquista
energia per proprio uso finale; 
    q) "distributore di energia", ovvero "distributore  di  forme  di
energia diverse  dall'elettricita'  e  dal  gas":  persona  fisica  o
giuridica responsabile del trasporto di energia  al  fine  della  sua
fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che  vendono
energia a clienti  finali.  Da  questa  definizione  sono  esclusi  i
gestori dei sistemi di distribuzione del gas e  dell'elettricita',  i
quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r); 
    r) "gestore del sistema  di  distribuzione"  ovvero  "impresa  di
distribuzione":  persona  fisica  o  giuridica   responsabile   della
gestione, della manutenzione e, se  necessario,  dello  sviluppo  del
sistema di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale in
una data zona e, se del caso,  delle  relative  interconnessioni  con
altri sistemi, e di assicurare  la  capacita'  a  lungo  termine  del
sistema di  soddisfare  richieste  ragionevoli  di  distribuzione  di
energia elettrica o gas naturale; 
    s) "societa' di vendita di energia al dettaglio": persona  fisica
o giuridica che vende energia a clienti finali; 
    t) "sistema efficiente di utenza": sistema in cui un impianto  di
produzione  di  energia  elettrica  ((...))   alimentato   da   fonti
rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento,  anche
nella titolarita' di un  soggetto  diverso  dal  cliente  finale,  e'
direttamente connesso, per il  tramite  di  un  collegamento  privato
senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di
un solo cliente finale ed  e'  realizzato  all'interno  dell'area  di
proprieta' o nella piena disponibilita' del medesimo cliente; 
    u)  "certificato  bianco":  titolo   di   efficienza   energetica
attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di
miglioramento  dell'efficienza  energetica  e  utilizzabile  ai  fini
dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 9,  comma  1,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni,
e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23  maggio  2000,
n. 164; 
    v) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102; 
    z)  "esperto  in  gestione  dell'energia":  soggetto  che  ha  le
conoscenze, l'esperienza e la capacita' necessarie per gestire  l'uso
dell'energia in modo efficiente; 
    aa) "ESPCo": soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le  imprese
artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta  di
servizi energetici atti  al  miglioramento  dell'efficienza  nell'uso
dell'energia; 
    bb) "fornitore di  servizi  energetici":  soggetto  che  fornisce
servizi energetici, che puo' essere uno  dei  soggetti  di  cui  alle
lettere i), q), r), s), z) ed aa); 
    cc)  "Unita'  per  l'efficienza  energetica":  e'  la   struttura
dell'ENEA di cui all'articolo 4,  che  svolge  le  funzioni  previste
dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE. 
  2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di  cui  al
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.