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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/7/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2020)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-7-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare,
l'articolo 1;
  Vista   la  direttiva  2006/32/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  5 aprile  2006,  concernente  l'efficienza degli usi
finali  dell'energia  e  i  servizi  energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Visto  quanto  disposto,  in  materia di incremento dell'efficienza
energetica,   di   risparmio   energetico   e  sviluppo  delle  fonti
rinnovabili,  dai  provvedimenti  attuativi dell'articolo 9, comma 1,
del  decreto  legislativo  16 marzo  1999, n. 79, e dell'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  Visto  il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica
trasmesso  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico alla Commissione
europea   nel luglio   2007,  in  attuazione  dell'articolo 14  della
direttiva 2006/32/CE;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata,   di  cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 20 marzo 2008;
  Acquisito  il  parere della competente Commissione della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   la  competente  Commissione  del  Senato  della
Repubblica non si e' espressa nel termine previsto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello  sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni,
per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione, delle politiche
agricole   alimentari  e  forestali  e  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
                              E m a n a
                  il seguente decreto-legislativo:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto,  al fine di contribuire al miglioramento
della  sicurezza  dell'approvvigionamento  energetico  e  alla tutela
dell'ambiente  attraverso  la  riduzione  delle  emissioni  di  gas a
effetto  serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento
dell'efficienza  degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi
e benefici. Per tali finalita', il presente decreto:
    a) definisce   gli   obiettivi   indicativi,  i  meccanismi,  gli
incentivi   e   il  quadro  istituzionale,  finanziario  e  giuridico
necessari  ad  eliminare  le barriere e le imperfezioni esistenti sul
mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;
    b) crea  le  condizioni  per  lo  sviluppo  e la promozione di un
mercato  dei  servizi  energetici  e  la fornitura di altre misure di
miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.
  2. Il presente decreto si applica:
    a) ai   fornitori  di  misure  di  miglioramento  dell'efficienza
energetica,  ai  distributori  di  energia, ai gestori dei sistemi di
distribuzione e alle societa' di vendita di energia al dettaglio;
    b) ai clienti finali;
    c) alle Forze armate ed alla Guardia di finanza, limitatamente al
capo  IV del Titolo II e solamente nella misura in cui l'applicazione
del  presente decreto legislativo non e' in contrasto con la natura e
l'obiettivo  primario  delle  attivita'  delle  Forze  armate e della
Guardia   di   finanza   e  ad  eccezione  dei  materiali  utilizzati
esclusivamente a fini militari.
  3.  Il  presente  decreto  non  si  applica  tuttavia  alle imprese
operanti  nelle  categorie  di  attivita' di cui all'allegato I della
direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra nella Comunita'.
          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -   L'art.   1  della  legge  6 febbraio  2007,  n.  13
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2007,
          n. 40, S.O. cosi' recita:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie)  -  1.  Il  Governo  e' delegato ad
          adottare,  entro  il  termine  di dodici mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A  e  B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia
          gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data
          di  entrata  in vigore della presente legge, il termine per
          l'adozione  dei  decreti  legislativi  di  cui  al presente
          comma e' ridotto a sei mesi.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche  europee  e  del  Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato A sono
          trasmessi,  dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
          dalla  legge,  alla  Camera  dei deputati e al Senato della
          Repubblica  affinche' su di essi sia espresso il parere dei
          competenti  organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza  del  parere. Qualora il termine per l'espressione
          del  parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i
          diversi  termini  previsti  dai  commi 4  e  9, scadano nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi 1  o 5 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione   delle  direttive  che  comportano  conseguenze
          finanziarie  sono  corredati dalla relazione tecnica di cui
          all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e  successive  modificazioni. Su di essi e' richiesto
          anche  il  parere delle Commissioni parlamentari competenti
          per  i  profili  finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda
          conformarsi   alle  condizioni  formulate  con  riferimento
          all'esigenza  di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei    necessari   elementi   integrativi   di
          informazione,  per  i  pareri  definitivi delle Commissioni
          competenti  per  i  profili  finanziari,  che devono essere
          espressi  entro  venti  giorni.  La  procedura  di  cui  al
          presente  comma si  applica in ogni caso per gli schemi dei
          decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle direttive:
          2005/32/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del
          6 luglio  2005;  2005/33/CE  del  Parlamento  europeo e del
          Consiglio,  del  6 luglio  2005;  2005/35/CE del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE
          del   Consiglio,   del   18 luglio   2005;  2005/56/CE  del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
          2005/61/CE   della   Commissione,  del  30 settembre  2005;
          2005/62/CE   della   Commissione,  del  30 settembre  2005;
          2005/65/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del
          26 ottobre  2005;  2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
          2005;  2005/81/CE  della Commissione, del 28 novembre 2005;
          2005/85/CE  del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE
          del   Consiglio,   del  20 dicembre  2005;  2006/54/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi adottati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, adottati per il
          recepimento  di  direttive  per  le  quali  la  Commissione
          europea  si  sia  riservata  di  adottare  disposizioni  di
          attuazione,   il   Governo  e'  autorizzato,  qualora  tali
          disposizioni   siano   state   effettivamente  adottate,  a
          recepirle   nell'ordinamento   nazionale   con  regolamento
          emanato   ai  sensi  dell'art.  17,  comma 1,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo
          quanto   disposto   dagli   articoli 9  e  11  della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro  per le politiche europee, nel caso in
          cui  una  o  piu'  deleghe  di cui al comma 1 non risultino
          ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto
          dalla  direttiva  per  la  sua  attuazione,  trasmette alla
          Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica una
          relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          europee  ogni  sei  mesi  informa  altresi'  la  Camera dei
          deputati  e  il  Senato  della  Repubblica  sullo  stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese negli elenchi di cui
          agli  allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
          con   eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica.  Decorsi trenta
          giorni  dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati
          anche in mancanza di nuovo parere.».
              -  La direttiva 2006/32/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          del 27 aprile 2006, n. L 114.
              -  La  legge  9 gennaio  1991,  n. 10, reca: «Norme per
          l'attuazione  del  Piano energetico nazionale in materia di
          uso  razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di
          sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
          1993,  n.  412  reca:  «Regolamento  recante  norme  per la
          progettazione,    l'installazione,    l'esercizio    e   la
          manutenzione  degli  impianti termici degli edifici ai fini
          del  contenimento  dei  consumi  di  energia, in attuazione
          dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10».
              - Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca:
          «testo  unico delle disposizioni legislative concernenti le
          imposte  sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
          penali e amministrative.».
              -  La  legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: «Norme per
          la  concorrenza  e  la  regolazione dei servizi di pubblica
          utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
          servizi di pubblica utilita».
              -  Il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, reca:
          «Attuazione  della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni
          per il mercato interno dell'energia elettrica».
              -  Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca:
          «Attuazione  della  direttiva 98/30/CE recante norme comuni
          per  il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
          41 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
              -  La  legge 1° giugno 2002, n. 120, reca: «Ratifica ed
          esecuzione  del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
          delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici, fatto a
          Kyoto l'11 dicembre 1997».
              -  Il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003, n. 387,
          reca:  «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
          promozione   dell'energia   elettrica   prodotta  da  fonti
          energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
          dell'elettricita».
              -  La legge 23 agosto 2004, n. 239, reca: «Riordino del
          settore  energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il
          riassetto   delle   disposizioni   vigenti  in  materia  di
          energia».
              -  Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   2002/91/CE   relativa  al
          rendimento energetico nell'edilizia».
              -   La   legge   27 dicembre   2006,   n.   296,  reca:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».
              -  Il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  2004/8/CE  sulla  promozione
          della  cogenerazione  basata su una domanda di calore utile
          nel  mercato  interno  dell'energia,  nonche' modifica alla
          direttiva 92/42/CEE».
              - La legge 3 agosto 2007, n. 125, reca: «Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007,
          n.   73,   recante   misure  urgenti  per  l'attuazione  di
          disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei
          mercati dell'energia».
              -  Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 reca:
          «Attuazione    della    direttiva    2005/32/CE    relativa
          all'istituzione   di   un   quadro  per  l'elaborazione  di
          specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
          che consumano energia».
              -   La   legge   24 dicembre   2007,   n.   244,  reca:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».
              -  L'art.  9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
          1999, n. 79, cosi' recita:
              «Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le imprese
          distributrici  hanno  l'obbligo  di connettere alle proprie
          reti  tutti  i  soggetti  che  ne facciano richiesta, senza
          compromettere  la  continuita' del servizio e purche' siano
          rispettate  le  regole  tecniche  nonche'  le deliberazioni
          emanate  dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
          materia   di  tariffe,  contributi  ed  oneri.  Le  imprese
          distributrici  operanti  alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  ivi  comprese, per la quota diversa dai
          propri  soci,  le  societa'  cooperative  di  produzione  e
          distribuzione  di  cui  all'art.  4,  numero 8, della legge
          6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio
          di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro
          il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato  e aventi scadenza il 31 dicembre 2030.
          Con   gli   stessi   provvedimenti   sono   individuati   i
          responsabili  della  gestione,  della  manutenzione  e,  se
          necessario,  dello  sviluppo  delle reti di distribuzione e
          dei  relativi  dispositivi  di interconnessione, che devono
          mantenere   il   segreto   sulle  informazioni  commerciali
          riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di
          incremento  dell'efficienza  energetica degli usi finali di
          energia  secondo  obiettivi  quantitativi  determinati  con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  di concerto con il Ministro dell'ambiente
          entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto.».
              - L'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
          2000, n. 164, cosi' recita:
              «4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio
          energetico  e  lo  sviluppo  delle  fonti rinnnovabili. Gli
          obiettivi  quantitativi nazionali, definiti in coerenza con
          gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi
          di   valutazione   dell'ottenimento   dei   risultati  sono
          individuati  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente,  sentita la Conferenza unificata, da emanare
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
          raggiungimento,   utilizzando   anche  lo  strumento  della
          remunerazione  delle iniziative di cui al comma 4 dell'art.
          23,  nel  cui rispetto operano le imprese di distribuzione,
          sono   determinati   con  provvedimenti  di  pianificazione
          energetica  regionale,  sentiti  gli  organismi di raccordo
          regione-autonomie  locali.  In sede di Conferenza unificata
          e'  verificata  annualmente  la  coerenza  degli  obiettivi
          regionali con quelli nazionali.».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, recante: «Definizione
          ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
          le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota all'art. 1:
              -  La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          25 ottobre 2003, n. L 275.