DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007, n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 (in SO n. 249, relativo alla G.U. 30/11/2007, n. 279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 13-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
                 Disposizioni concernenti l'editoria 
 
  1. Per i contributi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009,  previsti
dall'articolo 3, ((comma 2-ter,)) e dall'articolo  4  della  legge  7
agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del  2  per  cento  del
contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai
sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni. Fermi restando i limiti all'ammontare dei  contributi,
quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.  250,  e
successive modificazioni, tale contributo non puo' comunque  superare
il costo complessivo  sostenuto  dal  soggetto  nell'anno  precedente
relativamente alla  produzione,  alla  distribuzione  ed  a  grafici,
poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti,  pubblicisti  e
collaboratori. ((24)) 
  2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della
corretta applicazione delle  disposizioni  contenute  nel  comma  454
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  nel  comma
1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine
per la presentazione dell'intera documentazione e  di  decadenza  dal
diritto alla  percezione  dei  contributi,  indicato  dal  comma  461
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le  imprese
richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge  7  agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, e' fissato al 30  settembre
successivo alla scadenza di presentazione della relativa  domanda  di
contributo. 
  3. La trasmissione dell'intera  documentazione  necessaria  per  la
valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e
la sua erogazione, entro  il  termine  di  cui  al  comma  2,  per  i
contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti,  costituisce
onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza. 
  4. La regolarita' contributiva previdenziale, relativa all'anno  di
riferimento  dei  contributi  previsti  in   favore   delle   imprese
editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere  conseguita  entro
il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si
intende soddisfatta anche  quando  le  imprese  abbiano  pendente  un
ricorso  giurisdizionale  in  materia  di  contributi  previdenziali,
ovvero  abbiano  ottenuto  una  rateizzazione   del   pagamento   dei
contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19. 
  7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle
spedizioni di prodotti editoriali,  ai  sensi  del  decreto-legge  24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2004,  n.  46,  le  pubblicazioni  dedicate  prevalentemente
all'illustrazione di prodotti o servizi  contraddistinti  da  proprio
marchio o altro elemento distintivo sono equiparate  ai  giornali  di
pubblicita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del  medesimo
decreto-legge n. 353 del 2003. 
  8.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223. (12) 
  9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di  cui  alla
legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006,  e'  autorizzata
la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007. 
  10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e' abrogato. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223  ha  disposto  (con  l'art.  22,
comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56  della  legge  23
luglio 2009, n.  99,  il  presente  regolamento  entra  in  vigore  a
decorrere  dal  bilancio  d'esercizio  delle   imprese   beneficiarie
successivo a  quello  in  corso  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70 ha disposto (con l'art.  32,  comma
1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2019.