DECRETO-LEGGE 16 gennaio 2002, n. 3

Disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-1-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.8 marzo 2002, n. 35 (in G.U. 16/03/2002, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/2002)
Testo in vigore dal: 17-1-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  152  e  153  del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18, e successive modificazioni, che
disciplina  il  contingente  di personale a contratto che puo' essere
assunto  presso Ambasciate, Consolati ed Istituti italiani di cultura
all'estero;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza, determinata dalla
recente  crisi  economico-finanziaria  verificatasi  in Argentina, di
emanare  disposizioni  al  fine di sostenere l'improvviso aggravio di
adempimenti richiesti all'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires ed agli
Uffici  consolari  italiani  in  Argentina  da  parte  dei  cittadini
italiani ivi residenti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 gennaio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani
nel  Mondo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                        Assunzioni temporanee

  1.  Per  le  esigenze  di  servizio  straordinarie  connesse con la
situazione  politica  ed  economica  in  Argentina, la Rappresentanza
diplomatica in Buenos Aires e gli Uffici consolari dipendenti possono
assumere,   previa   autorizzazione   dell'Amministrazione  centrale,
personale  con  contratto  temporaneo di sei mesi, nel limite massimo
complessivo  di  30  unita'. Qualora continuino a sussistere esigenze
straordinarie di servizio, il contratto puo' essere rinnovato per due
ulteriori  successivi  periodi di sei mesi, anche in deroga ai limiti
del  contingente  di  cui  all'articolo 152, primo comma, ed a quello
temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del decreto
del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.
  2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le
procedure  previste  per  il personale temporaneo di cui all'articolo
153  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 18 del
1967.