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DECRETO-LEGGE 16 gennaio 2002, n. 3

Disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-1-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.8 marzo 2002, n. 35 (in G.U. 16/03/2002, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/2002)
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Testo in vigore dal:  17-1-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 152 e 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, che disciplina il contingente di personale a contratto che può essere assunto presso Ambasciate, Consolati ed Istituti italiani di cultura all'estero;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, determinata dalla recente crisi economico-finanziaria verificatasi in Argentina, di emanare disposizioni al fine di sostenere l'improvviso aggravio di adempimenti richiesti all'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires ed agli Uffici consolari italiani in Argentina da parte dei cittadini italiani ivi residenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel Mondo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Assunzioni temporanee
1. Per le esigenze di servizio straordinarie connesse con la situazione politica ed economica in Argentina, la Rappresentanza diplomatica in Buenos Aires e gli Uffici consolari dipendenti possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo di sei mesi, nel limite massimo complessivo di 30 unità. Qualora continuino a sussistere esigenze straordinarie di servizio, il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, ed a quello temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.