stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2002, n. 163

Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-7-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

Compensi forfettari di guardia e di impiego
1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalità di cui all'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'articolo 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione può essere elevato fino ad un massimo di 120 giorni.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2, è corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.
4. Il compenso di cui al comma 3 è corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.
5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale e comunque è assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
6. A decorrere dal 1 gennaio 2003 in attuazione all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
7. Il compenso di cui al comma 6 è corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.
8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
10. Dal 1 gennaio 2003 è abrogato l'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed è disapplicato l'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. (2) (3) (5)
((7))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le risorse di cui al presente articolo, sono incrementate per l'anno 2004 di Euro 13.735.000 e per l'anno 2005 di Euro 20.095.000.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le risorse di cui al presente articolo, sono ulteriormente incrementate per l'anno 2005 di euro 46.000,00 e a decorrere dall'anno 2006 di euro 497.000,00.
----------------
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, il compenso forfetario di guardia, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 4 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero".
----------------
AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, nel modificare la Tabella n. 4 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 14) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, è fissato in euro 46,00".