DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
         Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

  1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a
costituire  o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti
terzi,  di  piu'  societa'  a  responsabilita'  limitata con capitale
iniziale   di   10.000   euro   ,  aventi  ad  oggetto  esclusivo  la
realizzazione  di  una  o  piu'  operazioni  di cartolarizzazione dei
proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello
Stato  e degli altri enti pubblici di cui all'articolo 1. Le societa'
possono  essere  costituite  anche con atto unilaterale del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze;  non  si  applicano in tale caso le
disposizioni  previste  dall'articolo 2497, secondo comma, del codice
civile.  Delle  obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e
dei  concedenti  i  finanziamenti  di cui al comma 2, nonche' di ogni
altro    creditore    nell'ambito    di    ciascuna   operazione   di
cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con
i beni e diritti di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data
di  costituzione  delle  societa'  di  cui  al  presente  comma,  sui
risultati economico-finanziari conseguiti.
  2.  Le  societa'  costituite  ai  sensi  del  comma 1 effettuano le
operazioni   di  cartolarizzazione,  anche  in  piu'  fasi,  mediante
l'emissione  di  titoli  o  l'assunzione  di  finanziamenti. Per ogni
operazione   sono   individuati   i   beni   immobili   destinati  al
soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti
i finanziamenti. I beni cosi' individuati, nonche' ogni altro diritto
acquisito  nell'ambito  dell'operazione  di  cartolarizzazione, dalle
societa'  ivi  indicate  nei confronti dello Stato e degli altri enti
pubblici  o  di  terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti  da  quello  delle  societa' stesse e da quello relativo alle
altre  operazioni.  Su  ciascun  patrimonio separato non sono ammesse
azioni  da  parte  di  qualsiasi  creditore diverso dai portatori dei
titoli emessi dalle societa' ovvero dai concedenti i finanziamenti da
esse reperiti.
  3.   Con  i  decreti  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  3  sono
disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti reperiti
dalle  societa'  di  cui  al  comma 1 beneficiano in tutto o in parte
della  garanzia  dello  Stato  e  sono  specificati  i  termini  e le
condizioni della stessa.
  4.  Alle  societa'  di  cui al comma 1 si applicano le disposizioni
contenute  nel  titolo  V  del  testo  unico  delle  leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b)
e  c),  e  4,  e  dell'articolo  107, nonche' le corrispondenti norme
sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.
  5. I titoli emessi dalle societa' di cui al comma 1 sono assimilati
ai  fini  fiscali  ai  titoli  di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  e  si
considerano  emessi  all'estero qualora siano ammessi a quotazione in
almeno  un  mercato  regolamentato  estero  ovvero ne sia previsto il
collocamento anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi
corrisposti  in  relazione  ai finanziamenti ((effettuati da soggetti
residenti  in  Stati o territori individuati dal decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  previsto  dall'articolo 168-bis del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917)), e raccolti
dalle  societa'  di  cui  al  comma  1  ai  fini  delle operazioni di
cartolarizzazione  ivi  indicate,  non sono soggetti alle imposte sui
redditi.
  6.  Ciascun  patrimonio  separato di cui al comma 2 non e' soggetto
alle  imposte  sui  redditi ne' all'imposta regionale sulle attivita'
produttive.  Le  operazioni  di cartolarizzazione di cui al comma 1 e
tutti  gli  atti,  contratti,  trasferimenti  e  prestazioni posti in
essere  per il perfezionamento delle stesse, nonche' le formalita' ad
essi  connesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo,  dalle  imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta   nonche'   da  ogni  altro  tributo  o  diritto.  Ai  fini
dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore degli immobili, i
trasferimenti  di beni immobili alle societa' costituite ai sensi del
comma  1  non  si  considerano  atti di alienazione. Soggetti passivi
dell'imposta  comunale  sugli  immobili sono i gestori individuati ai
sensi  del  comma  1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata
della  gestione,  nei  limiti  in  cui l'imposta era dovuta prima del
trasferimento  di  cui  al comma 1 dell'articolo 3. Non si applica la
ritenuta  prevista  dai  commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  del  29  settembre 1973, n. 600, sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa'
di  cui  al  comma 1. Sono escluse dall'applicazione dell'imposta sul
valore  aggiunto  le  locazioni  in  favore  di amministrazioni dello
Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.
  7. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
per  quanto  compatibili.  In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della
medesima  legge,  la  riscossione  dei  crediti ceduti e dei proventi
derivanti  dalla  dismissione  del patrimonio immobiliare puo' essere
svolta,  oltre  che  dalle  banche  e  dagli  intermediari finanziari
indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e
dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle disposizioni
del presente decreto e dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3.
In   tale   caso  le  operazioni  di  riscossione  non  sono  oggetto
dell'obbligo di verifica di cui al medesimo comma 6.