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DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 1-1-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
finalizzate  all'immediato  avvio del processo di privatizzazione del
patrimonio  immobiliare  pubblico,  anche  mediante  l'istituzione di
fondi  comuni  di  investimento  immobiliare  aventi  caratteristiche
innovative rispetto a quelle previste dall'ordinamento vigente;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 settembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;
                              e m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
          Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico

  1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio   immobiliare   dello   Stato,  anche  in  funzione  della
formulazione  del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli
5,  comma  2,  della  legge  3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con
propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della
documentazione  esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i
singoli  beni,  distinguendo  tra beni demaniali e beni facenti parte
del patrimonio indisponibile e disponibile.
  2.   L'Agenzia   del  demanio,  con  propri  decreti  dirigenziali,
individua  i  beni  degli  enti pubblici non territoriali, i beni non
strumentali   in   precedenza   attribuiti   a   societa'   a  totale
partecipazione   pubblica,   diretta  o  indiretta,  riconosciuti  di
proprieta'   dello   Stato,   nonche'   i  beni  ubicati  all'estero.
L'individuazione  dei  beni  degli  enti  pubblici  e  di quelli gia'
attribuiti  alle  societa' suddette e' effettuata anche sulla base di
elenchi predisposti dagli stessi.
  3.  I  decreti  di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di
precedenti   trascrizioni,   e   producono   gli   effetti   previsti
dall'articolo  2644  del  codice  civile, nonche' effetti sostitutivi
dell'iscrizione del bene in catasto.
  4.   Gli   uffici   competenti   provvedono,  se  necessario,  alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
  5.  Contro  l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e
2,  e'  ammesso  ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro
sessanta  giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi
gli altri rimedi di legge.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni
di  regioni,  province,  comuni  ed altri enti locali che ne facciano
richiesta    nonche'   ai   beni   utilizzati   per   uso   pubblico,
ininterrottamente   da   oltre   venti  anni,  con  il  consenso  dei
proprietari.
  6-bis.   I   beni  immobili  non  piu'  strumentali  alla  gestione
caratteristica  dell'impresa  ferroviaria,  di proprieta' di Ferrovie
dello  Stato  spa  o  delle  societa'  dalla  stessa  direttamente  o
indirettamente controllate , ai sensi dell'articolo 43 della legge 23
dicembre  1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5
della  legge  23  dicembre  1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad
altro  titolo,  sono  alienati  e valorizzati da Ferrovie dello Stato
spa,  o  dalle  societa'  da  essa controllate, direttamente o con le
modalita'  di  cui  al  presente  decreto.  Le  alienazioni di cui al
presente  comma  sono  effettuate  con  esonero  dalla  consegna  dei
documenti   relativi  alla  proprieta'  e  di  quelli  attestanti  la
regolarita'  urbanistica,  edilizia  e  fiscale  degli  stessi  beni.
PERIODO  SOPPRESSO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO CON L.
24  NOVEMBRE 2006, N. 286 . Le previsioni di cui ai primi due periodi
del  presente  comma,  previa  emanazione  dei  decreti  previsti dal
presente  articolo,  si  applicano  a  tutte  le societa' controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione
e valorizzazione dei beni.
  6-ter.  I  beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed
alle    societa'   dalla   stessa   direttamente   o   indirettamente
integralmente  controllate si presumono costruiti in conformita' alla
legge  vigente  al momento della loro edificazione. Indipendentemente
dalle  alienazioni  di  tali  beni,  Ferrovie  dello  Stato  Spa e le
societa'  dalla  stessa  direttamente  o indirettamente integralmente
controllate,  entro  tre  anni  dalla data di entrata in vigore della
presente   disposizione,   possono   procedere   all'ottenimento   di
documentazione  che  tenga  luogo di quella attestante la regolarita'
urbanistica  ed  edilizia  mancante,  in  continuita' d'uso, anche in
deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette societa'
possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una
dichiarazione    sostitutiva    della   concessione   allegando:   a)
dichiarazione  resa  ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
corredata  dalla  documentazione  fotografica, nella quale risulti la
descrizione  delle  opere  per le quali si rende la dichiarazione; b)
quando  l'opera  supera  i  450  metri cubi una perizia giurata sulle
dimensioni  e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da
un  tecnico  abilitato  all'esercizio  della  professione  attestante
l'idoneita'  statica  delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata
in  precedenza  collaudata,  tale certificazione non e' necessaria se
non  e'  oggetto  di  richiesta  motivata  da  parte  del sindaco; c)
denuncia   in   catasto   dell'immobile   e  documentazione  relativa
all'attribuzione    della    rendita   catastale   e   del   relativo
frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10
per  cento  di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di
cui  all'articolo  3,  comma 1, lettera d), del testo unico di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La
dichiarazione   sostitutiva   produce   i  medesimi  effetti  di  una
concessione  in  sanatoria,  a meno che entro sessanta giorni dal suo
deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile
ai   sensi   delle  norme  in  materia  di  controllo  dell'attivita'
urbanistico-edilizia  e  lo notifichi all'interessato. In nessun caso
la  dichiarazione sostitutiva potra' valere come una regolarizzazione
degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo
dell'attivita' urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti
immobili  da  Ferrovie  dello Stato Spa e dalle societa' dalla stessa
direttamente o indirettamente integralmente controllate e' attribuita
la stessa facolta', ma la somma da corrispondere e' pari al triplo di
quella sopra indicata. (11)
  ((6-quater.  Sui  beni  immobili non piu' strumentali alla gestione
caratteristica  dell'impresa  ferroviaria,  di proprieta' di Ferrovie
dello  Stato  spa  o  delle  societa'  dalla  stessa  direttamente  o
indirettamente  controllate,  che  siano  ubicati  in  aree  naturali
protette  e  in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso
di  alienazione degli stessi e' riconosciuto il diritto di prelazione
degli  enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree
protette.  I  vincoli  di  destinazione  urbanistica degli immobili e
quelli  peculiari  relativi  alla loro finalita' di utilita' pubblica
sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita)).
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AGGIORNAMENTO (11)
  Successivamente  la  Corte  Costituzionale,  con  sentenza  14 - 25
gennaio  2008, n. 9 (in G.U. 1a s.s. 30/01/2008, n. 5), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge 23
dicembre  2005,  n. 266 (che ha introdotto il comma 6-ter al presente
articolo).