DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 259 
            Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 
 
  1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno,
entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione  del
decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato.(112) 
  1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di  dissesto  sia  adottata
nel corso del secondo  semestre  dell'esercizio  finanziario  per  il
quale risulta non  essere  stato  ancora  validamente  deliberato  il
bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio  successivo,  il
consiglio  dell'ente  presenta  per   l'approvazione   del   Ministro
dell'interno, entro il termine di  cui  al  comma  1,  un'ipotesi  di
bilancio che garantisca l'effettivo  riequilibrio  entro  il  secondo
esercizio. 
  1-ter.  Nel  caso  in  cui  il  riequilibrio   del   bilancio   sia
significativamente condizionato dall'esito delle misure di  riduzione
di almeno il 20 per  cento  dei  costi  dei  servizi,  nonche'  dalla
razionalizzazione di tutti  gli  organismi  e  societa'  partecipati,
laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente
puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle  norme  vigenti,  entro
l'esercizio in cui si  completano  la  riorganizzazione  dei  servizi
comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e
comunque  entro  cinque  anni,  compreso  quello  in  cui  e'   stato
deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e  per
i    cinque    esercizi    successivi,    l'organo    di    revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero  dell'interno,
entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun  esercizio,  una  relazione
sull'efficacia delle misure  adottate  e  sugli  obiettivi  raggiunti
nell'esercizio. 
  2.  L'ipotesi  di  bilancio  realizza  il   riequilibrio   mediante
l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. 
  3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con  le
modalita' di cui all'articolo 251,  riorganizzando  anche  i  servizi
relativi all'acquisizione  delle  entrate  ed  attivando  ogni  altro
cespite. 
  4. Le province ed  i  comuni  per  i  quali  le  risorse  di  parte
corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed
al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in
detrazione ai trasferimenti  erariali,  sono  disponibili  in  misura
inferiore, rispettivamente, a  quella  media  unica  nazionale  ed  a
quella media della fascia demografica di appartenenza, come  definita
con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono,  con  la
presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la  quantificazione
annua dei contributi a cio' destinati, l'adeguamento  dei  contributi
statali  alla  media  predetta,  quale  fattore  del   consolidamento
finanziario della gestione. 
  5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale  riorganizza
con criteri di efficienza tutti i  servizi,  rivedendo  le  dotazioni
finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di
spesa  che  non  abbia  per  fine  l'esercizio  di  servizi  pubblici
indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per  il
risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti,
nonche'  delle  aziende  speciali,  nel  rispetto   della   normativa
specifica in materia. 
  6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione  delle  spese,
ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il  personale
comunque in  servizio  in  sovrannumero  rispetto  ai  rapporti  medi
dipendenti-popolazione  di  cui  all'articolo  263,  comma  2,  fermo
restando l'obbligo di accertare le  compatibilita'  di  bilancio.  La
spesa per il personale  a  tempo  determinato  deve  altresi'  essere
ridotta a non oltre il 50 per cento della  spesa  media  sostenuta  a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si
riferisce. (97) (98) (101) (105) 
  7. La  rideterminazione  della  dotazione  organica  e'  sottoposta
all'esame della Commissione per la stabilita' finanziaria degli  enti
locali per l'approvazione. 
  8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta
la denuncia dei fatti alla Procura  regionale  presso  la  Corte  dei
conti  da  parte  del  Ministero  dell'interno.  L'ente   locale   e'
autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio
un importo pari alla quantificazione del danno subito. E'  consentito
all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino  alla
conclusione del giudizio di responsabilita'. 
  9. La Cassa depositi e prestiti e gli  altri  istituti  di  credito
sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione
debitoria  dell'ente  locale,  al  31  dicembre  precedente,  in   un
ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di  ammortamento
gia' scadute. Conservano validita' i contributi statali  e  regionali
gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti. 
  10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per  la  copertura
di posti negli enti locali dissestati in aggiunta  a  quelli  di  cui
alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri  predetti  siano
previsti per tutti  gli  enti  operanti  nell'ambito  della  medesima
regione o provincia autonoma. 
  11. Per le province ed i comuni il termine di cui  al  comma  1  e'
sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente,
dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento
dell'organo esecutivo. 
                                                        (130) ((137)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (97) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
752) che "Per assicurare  la  funzionalita'  degli  uffici  impegnati
nelle attivita' connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco  Ameno
e di Casamicciola Terme possono  assumere  personale  rispettivamente
nel limite di  4  e  6  unita',  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato della durata non superiore a quella della  vigenza  dello
stato  di  emergenza  e  comunque  nei  limiti   temporali   di   cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81,  in
deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui  all'articolo  1,  comma
557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  nonche'  in  deroga
all'articolo 259,  comma  6,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (98) 
  La L. 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificata  dal  D.L.  28
settembre 2018, n. 109, convertito  con  modificazioni  dalla  L.  16
novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 1, comma 752) che "Per
assicurare la funzionalita' degli uffici  impegnati  nelle  attivita'
connesse  alla  ricostruzione,  i  comuni  di  Lacco   Ameno   e   di
Casamicciola Terme possono  assumere  personale  rispettivamente  nel
limite di 4 e 6 unita' per l'anno 2018,  e  rispettivamente  8  e  12
unita' per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4
unita' per gli anni 2019 e 2020, con  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato nei limiti temporali di cui all'articolo 19  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli  assunzionali
di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e di cui all'articolo 1, comma  557,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (101) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art.  14-bis,  comma  1)
che "Tenuto conto degli eventi  sismici  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente  numero
di procedimenti facenti carico ai comuni della  citta'  metropolitana
di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere  con
contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259,
comma 6, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019  e  di  euro
1.660.000  per  l'anno  2020,  ulteriori  unita'  di  personale   con
professionalita'  di  tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile,  in
particolare fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2019
e 2020". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (105) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 24  ottobre  2019,
n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12  dicembre  2019,  n.
156, ha disposto (con l'art. 14-bis, comma 1) che "Tenuto conto degli
eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio  dei  ministri
28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  13  del  16
gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti  gravanti  sui
comuni della citta' metropolitana di Catania  indicati  nell'allegato
1, gli stessi possono  assumere  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, in deroga all'articolo 259, comma  6,  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  ai  vincoli  di  contenimento
della spesa di  personale  di  cui  all'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui  all'articolo  1,  commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di  spesa
di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020  e
di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unita' di personale  con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40
unita' complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art, 107, comma 7)
che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2,  251  comma  1,  259
comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater  comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (130) 
  Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 43, comm 5-bis) che
"I  termini  di  presentazione  o   riformulazione   dei   piani   di
riequilibrio finanziario pluriennale previsti  dall'articolo  243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' quelli  di
presentazione dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato,
prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico,  in  corso  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono  prorogati  di
centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto  gli  accordi
di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 572  dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al  31  dicembre  2022
per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del
presente articolo,  senza  che  sia  successivamente  intervenuta  la
sottoscrizione dell'accordo. I documenti  oggetto  della  sospensione
disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono  conto
delle misure previste dall'accordo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (137) 
  Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal D.L. 29 febbraio  2022,
n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 2023, n. 14
ha  disposto  (con  l'art.  43,  comm  5-bis)  che  "I   termini   di
presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio  finanziario
pluriennale previsti dall'articolo  243-bis  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' quelli  di  presentazione
dell'ipotesi  di   bilancio   stabilmente   riequilibrato,   prevista
dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sono prorogati  di  centoventi
giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi  di  cui  al
comma 2 del presente articolo e al comma 572  dell'articolo  1  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 marzo 2023 per gli  enti
che abbiano presentato le proposte di cui al  comma  3  del  presente
articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione
dell'accordo".