DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164

Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore della legge: 21-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
Testo in vigore dal: 28-9-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16
               Obblighi delle imprese di distribuzione

  1.  Le  imprese  di  distribuzione  di  gas naturale svolgono anche
l'attivita' di dispacciamento sulla propria rete.
  2.  Le  imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di
allacciare  i  clienti,  che  ne facciano richiesta, che abbiano sede
nell'ambito   dell'area   territoriale   alla   quale   si  riferisce
l'affidamento  sulla  base  del quale esse operano, purche' esista la
capacita'  del  sistema  di  cui  dispongono  e  le  opere necessarie
all'allacciamento  del  cliente  siano tecnicamente ed economicamente
realizzabili  in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas entro sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi di
universalita' del servizio pubblico.
  3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto,
e  qualora  verifichi  una  violazione dei criteri di cui al comma 2,
puo' imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono
fatti  salvi  i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
  4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e
lo  sviluppo  delle  fonti  rinnnovabili.  Gli obiettivi quantitativi
nazionali,   definiti  in  coerenza  con  gli  impegni  previsti  dal
protocollo  di  Kyoto,  ed i principi di valutazione dell'ottenimento
dei   risultati   sono   individuati   con   decreto   del   Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro  dell'ambiente,  sentita la Conferenza unificata, da emanare
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli  obiettivi  regionali  e le relative modalita' di raggiungimento,
utilizzando  anche  lo strumento della remunerazione delle iniziative
di  cui  al  comma  4  dell'articolo  23, nel cui rispetto operano le
imprese  di  distribuzione,  sono  determinati  con  provvedimenti di
pianificazione   energetica   regionale,  sentiti  gli  organismi  di
raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e'
verificata  annualmente  la  coerenza  degli  obiettivi regionali con
quelli nazionali.
  5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239)).
  6.  Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresi'
la  fornitura  di  gas  agli  impianti  su richiesta dell'ente locale
competente  per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della
legge   9  gennaio  1991,  n.  10,  motivata  dalla  riscontrata  non
conformita'  dell'impianto  alle  norme  o  dal reiterato rifiuto del
responsabile  dell'impianto  a  consentire  i  controlli  di cui alla
citata legge n. 10 del 1991.
  7.  Per  quanto  non espressamente previsto dal presente decreto in
materia  di distribuzione si applicano le norme vigenti in materia di
servizi pubblici locali.