LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

note: Entrata in vigore della legge: 17-1-1991. Il Titolo II entra in vigore il 15-7-1991. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-2-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 31. 
              (Esercizio e manutenzione degli impianti) 
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso  un
terzo, che se ne assume  la  responsabilita',  deve  adottare  misure
necessarie per contenere i consumi di  energia,  entro  i  limiti  di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. 
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 311)). 
3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le  province  per  la
restante parte del territorio  effettuano  i  controlli  necessari  e
verificano con  cadenza  almeno  biennale  l'osservanza  delle  norme
relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli
utenti. 
4. I contratti relativi alla fornitura di energie e  alla  conduzione
degli impianti di cui alla  presente  legge  contenenti  clausole  in
contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono  clausole
difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.