DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
Testo in vigore dal: 15-12-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 38.
              Funzioni e compiti conservati allo Stato

  1.  Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  le funzioni
amministrative concernenti:
    a)   l'approvazione   dello   statuto,   e   relative  modifiche,
dell'Unione   italiana   delle   camere   di   commercio,  industria,
artigianato e agricoltura;
    b)  la vigilanza sull'attivita' dell'Unione italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    c)  l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, delle norme di attuazione
dell'articolo  8  della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla
disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    d)  la  determinazione  delle  voci  e  degli importi massimi dei
diritti  di  segreteria  sull'attivita' certificatoria svolta e sulla
iscrizione  in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle
disposizioni vigenti;
    e)  lo  scioglimento  degli  organi  camerali per gravi motivi di
ordine pubblico.
    f)  la  tenuta  dell'elenco  dei segretari generali, l'iscrizione
allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'articolo
20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la
Conferenza Statoregioni, le funzioni concernenti:
    a)   l'istituzione   delle   camere   di   commercio,  industria,
artigianato   e   agricoltura   derivanti   dall'accorpamento   delle
circoscrizioni territoriali di due o piu' camere;
    b)  la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del
consiglio  camerale,  degli emolumenti da corrispondere ai componenti
degli organi camerali;
    c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi
1  e 2, e dell'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n.
580,   relativi   alla   costituzione   del   consiglio  camerale  e,
rispettivamente, della giunta camerale;
    ((  d)  la  disciplina  della gestione patrimoniale e finanziaria
delle  camere  di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione
del conto consuntivo e del bilancio preventivo. ))
  3.  Su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  la  Conferenza  unificata  delibera sulle seguenti
materie:
    a)  la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata
al   fondo   perequativo   delle   camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura;
    b)  la  definizione  dei criteri generali per la ripartizione dei
componenti i consigli camerali;
    c)  la  determinazione delle modalita' per l'elezione diretta dei
consigli camerali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 29
dicembre 1993, n. 580.