DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79

Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 (in G.U. 29/05/1997, n.123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
          Disposizioni in materia di condono previdenziale

  1.  I  soggetti  tenuti  al  versamento  dei contributi e dei premi
previdenziali  ed  assistenziali,  debitori  per  contributi omessi o
pagati  tardivamente  relativi a periodi contributivi maturati fino a
tutto  il  mese  di  dicembre  1996,  possono  regolarizzare  la loro
posizione  debitoria  nei  confronti  degli  enti  stessi  presso gli
sportelli  unificati  di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30
dicembre   1991,   n.   412,  come  modificato  dall'articolo  1  del
decreto-legge  15  gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31
maggio  1997,  di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi
maggiorati,  in  luogo  delle  sanzioni civili, degli interessi nella
misura  del  10  per cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento
dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.
  2.  La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate
dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di
uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il
31  maggio  1997.  Fermo  restando  quanto disposto dall'articolo 10,
comma  13-quinquies,  del  decreto  - legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
la  scadenza della prima e della seconda rata e' fissata al 31 maggio
1997. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per
cento  annuo,  e'  calcolato  applicando  al  debito  il coefficiente
indicato alla colonna 4 della tabella A allegata al presente decreto.
  3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi oltre
che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini
di  cui  all'articolo  1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,   anche   ai   soggetti   che   abbiano  presentato  domanda  di
regolarizzazione   contributiva   ai   sensi   dell'articolo   3  del
decreto-legge  24  settembre  1996,  n.  499,  e  dell'articolo 2 del
decreto  -  legge  23  ottobre 1996, n. 538, relativamente alla parte
residua del debito.
  4.  I  datori  di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri,
coloni  e  rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo
principale,   debitori  per  contributi  omessi  relativi  a  periodi
contributivi  maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purche'
in  scadenza entro la data di entrata in vigore del presente decreto,
possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli
enti,  previa presentazione della domanda entro il 31 maggio 1997, in
20  rate  semestrali  consecutive, di cui la prima entro il 31 maggio
1997,  secondo  le  modalita'  fissate dagli enti impositori. Le rate
successive  alla  prima  saranno maggiorate degli interessi del 5 per
cento  annuo  per  il periodo di differimento, secondo il criterio di
cui  al comma 2, ultimo periodo. La regolarizzazione di quanto dovuto
a  titolo  di  contributi  o  premi  puo'  avvenire anche mediante il
pagamento,  attualizzato  al  tasso del 5 per cento annuo della quota
capitale  dovuta  sulla  base  delle  predette  20 rate, in una unica
soluzione  entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre rate scadenti il 31
maggio 1997, il 31 luglio 1997 e il 30 novembre 1997, rispettivamente
nelle  misure  del  10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento
del dovuto.
  4-bis.   Le  obbligazioni  sorte  a  titolo  di  somme  aggiuntive,
interessi  e  sanzioni  amministrative  per obblighi contributivi nel
settore  agricolo  relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte
entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte
e non si da' luogo alla riscossione dei corrispondenti importi.
  5.  Possono  essere  corrisposti  con  le  modalita'  ed  i termini
previsti  dal comma 4 anche i contributi che hanno formato oggetto di
procedure  di  regolarizzazione  agevolata  ai  sensi  di  precedenti
disposizioni, per la parte del debito contributivo rimasto insoluto.
  ((5-bis.  I  datori di lavoro che si sono avvalsi della facolta' di
cui  all'articolo  1,  comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n.
688,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n.
11,  ovvero  di  cui  all'articolo  6, comma 26, del decreto-legge 30
dicembre  1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio  1988,  n. 48, ed i cui crediti ceduti ai sensi delle citate
disposizioni non siano stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono
procedere  alla  regolarizzazione  dei  relativi  debiti contributivi
rimasti  insoluti  con le modalita' ed i termini previsti dal comma 4
del  presente  articolo,  che si intendono a tal fine prorogati al 31
gennaio   1998.   Gli  enti  impositori,  entro  quattro  mesi  dalla
presentazione  della  domanda  di  regolarizzazione  accompagnata  da
specifica  istanza, procederanno alla formale retrocessione, a favore
dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a suo tempo destinati
al pagamento dei contributi e premi oggetto della regolarizzazione)).
  6.  Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
228, 230 e 232, della citata legge n. 662 del 1996.
  6-bis.   Nell'ambito  del  potere  di  adozione  di  provvedimenti,
conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994,  n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui
al  medesimo  decreto  legislativo deliberazioni in materia di regime
sanzionatorio   e   di  condono  per  inadempienze  contributive,  da
assoggettare  ad  approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del citato decreto legislativo.