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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 484

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/2/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1994)
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  • GENERALITÀ
    Capo I
    OGGETTO E DEFINIZIONI
  • 1
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  • GENERALITÀ
    Capo II
    NORME DI RINVIO
  • 3
  • PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA
    Capo I
    CONFERIMENTO DEI PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA
  • 4
  • 5
  • 6
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  • 8
  • 9
  • 10
  • PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA
    Capo II
    PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO
    DEI PERMESSI DI RICERCA
  • 11
  • CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
    Capo I
    CONFERIMENTO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
    Capo II
    PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO
    DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
  • 18
  • DISPOSIZIONI FINALI
    Capo I
    ABROGAZIONE DI NORME
  • 19
  • 20
Testo in vigore dal:  4-2-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle
competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 9 aprile 1994 e 6 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 24 marzo 1994;
in relazione all'art. 3, comma 1, in quanto la previsione ivi contenuta rientra nell'ambito della delega;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di
conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazionie dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:
Art. 2. - (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi).
"(Omissis).
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successivi modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
g)snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.
(Omissis)".
- La legge 11 gennaio 1957, n. 6, reca norme in materia di "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 gennaio 1957).
- La legge 21 luglio 1967, n. 613, reca norme in materia di "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 3 agosto 1967).
- La legge 9 gennaio 1991, n. 9, reca "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991).