DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1996
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18. 
                     Norme finali e transitorie 
  1. Il  Governo,  con  atto  regolamentare,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale  del
Servizio  sanitario  nazionale  alle  norme  contenute  nel  presente
decreto ed alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni,  in  quanto  applicabili,
prevedendo: 
    a)  i  requisiti  specifici,  compresi  i  limiti  di  eta',  per
l'ammissione; 
    b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione; 
    c) le prove di esame; 
    d) la composizione delle commissioni esaminatrici; 
    e) le procedure concorsuali; 
    f) le modalita' di nomina dei vincitori; 
    g) le modalita' ed i tempi  di  utilizzazione  delle  graduatorie
degli idonei. 
  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
1 e salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, i concorsi continuano
ad essere espletati secondo la normativa del decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni
ed integrazioni ivi compreso l'art. 9 della legge 20 maggio 1985,  n.
207. 
  2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il  primo
livello dirigenziale e' articolato  in  due  fasce  economiche  nelle
quali e' inquadrato rispettivamente: 
    a) il personale  della  posizione  funzionale  corrispondente  al
decimo livello del ruolo sanitario; 
    b)  il  personale  gia'  ricompreso  nella  posizione  funzionale
corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il  quale  mantiene
il trattamento economico in godimento. 
  Il personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianita'  di
cinque anni nella posizione medesima e' inquadrato, a domanda, previo
giudizio di idoneita', nella fascia economica superiore in  relazione
alla disponibilita' di posti vacanti in tale fascia. Con  regolamento
da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai  sensi  dell'art.  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,  sono  determinati  i
tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi  di
idoneita'.  Il  personale  inquadrato  nella   posizione   funzionale
corrispondente  all'undicesimo  livello  del   ruolo   sanitario   e'
collocato nel secondo livello dirigenziale. 
  3. A decorrere dal 1 gennaio 1994,  i  concorsi  per  la  posizione
funzionale iniziale di ciascun profilo  professionale  del  personale
laureato del ruolo sanitario di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di esame,  sono
revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate
le graduatorie esistenti per la copertura dei  posti  vacanti,  salvo
che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della
durata di otto mesi ((. . .)) per esigenze di carattere straordinario
((, cui non si possa in nessun  caso  far  fronte  con  il  personale
esistente  all'interno  dell'azienda  sanitaria)).  In  mancanza   di
graduatorie valide, si applica l'articolo  9,  comma  17  e  seguenti
della legge 20 maggio 1985, n. 207. 
  4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui  all'art.  4  della
legge 5 giugno 1990, n. 135,  fermo  restando  il  punteggio  massimo
previsto per il curriculum formativo e  professionale  dalle  vigenti
disposizioni in materia, e' attribuito  un  punteggio  ulteriore,  di
uguale entita' massima, per i titoli riguardanti le attivita'  svolte
nel settore delle infezioni  da  HIV.  I  vincitori  delle  pubbliche
selezioni sono assegnati obbligatoriamente nelle unita' di diagnosi e
cura delle infezioni da HIV e sono tenuti a  permanere  nella  stessa
sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni,  con
l'esclusione in tale periodo della possibilita' di comando o distacco
presso altre sedi. Nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1,
comma  1,  lettera  c),  della  legge  5  giugno  1990,  n.  135,  le
universita'  provvedono  all'assunzione  del  personale   medico   ed
infermieristico  ivi  contemplato  delle  corrispondenti   qualifiche
dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base  di
convenzioni stipulate con le regioni per l'istituzione  dei  relativi
posti. 
  5. Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto  alle  unita'
sanitarie  locali  e  alle  aziende  ospedaliere  si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  6. Il Ministro  della  sanita',  con  proprio  decreto,  disciplina
l'impiego nel Servizio sanitario nazionale di sistemi  personalizzati
di attestazione del diritto all'esenzione dalla  partecipazione  alla
spesa, prevedendo a tal fine anche l'adozione di strumenti automatici
atti alla individuazione del soggetto ed alla  gestione  dell'accesso
alle prestazioni. 
  6-bis. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle posizioni
funzionali corrispondenti al  decimo  livello  retributivo  ai  sensi
dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, abolito dal  decreto  legislativo  7  dicembre
1993, n. 517, sono revocati di diritto, salvo che non siano  iniziate
le prove di  esame  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 
  7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980,  n.  616,  n.  618,  e  n.  620,  con  gli
adattamenti derivanti dalle  disposizioni  del  presente  decreto  da
effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I  rapporti  con  il
personale sanitario per  l'assistenza  al  personale  navigante  sono
disciplinati con regolamento  ministeriale  in  conformita',  per  la
parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8.  A  decorrere
dal 1 gennaio 1995 le entrate e le spese per  l'assistenza  sanitaria
all'estero in base ai regolamenti  della  Comunita'  europea  e  alle
convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le
regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza  degli
assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti  in  sede  di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale. 
  8. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro  della  sanita',  vengono  estese,  nell'ambito
della contrattazione, al personale  dipendente  dal  Ministero  della
sanita' attualmente inquadrato nei profili  professionali  di  medico
chirurgo,  medico  veterinario,  chimico,   farmacista,   biologo   e
psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
in quanto applicabili. 
  9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della  legge  30  dicembre
1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e' trasferito al Ministero della sanita'. 
  10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla  pubblicazione
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, un testo unico delle
norme sul Servizio sanitario nazionale, coordinando  le  disposizioni
preesistenti con quelle del presente decreto.