LEGGE 23 gennaio 1992, n. 32

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

note: Entrata in vigore della legge: 13/02/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1996)
Testo in vigore dal: 10-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                         Esigenze abitative 
  1. Le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo  2,  comma  4,
finalizzate alle esigenze abitative, sono  utilizzate  a  favore  dei
soggetti che hanno subi' to danni  patrimoniali  in  conseguenza  dei
terremoti  di  cui  al  citato  testo  unico  approvato  con  decreto
legislativo n. 76 del 1990. Ai fini della erogazione  dei  contributi
previsti dalla presente legge, la  dichiarazione  di  causalita'  del
danno dal terremoto deve  essere  verificata  con  dichiarazione  del
sindaco,   integrativa   delle   formalita'   gia'   previste   dalla
legislazione vigente. 
  2. Le disponibilita' finanziarie di cui  al'articolo  2,  comma  4,
finalizzate  alle  esigenze  abitative,  sono   utilizzate   in   via
prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione  di  deroga,  in
favore: 
    a) dei soggetti di cui al  comma  1,  proprietari  di  una  unica
abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie  o  provvisorie
in conseguenza degli eventi sismici di  cui  al  citato  testo  unico
approvato con decreto legislativo  n.  76  del  1990,  sempreche'  ((
abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda)) ed
entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della  ricostruzione
o della riparazione delle unita' abitative; 
    b) dei soggetti di cui al  comma  1,  proprietari  di  una  unica
abitazione, che (( abbiano presentato entro  il  30  giugno  1988  la
prescritta domanda)) ed entro il 31 marzo 1989 la  documentazione  ai
fini della ricostruzione o della riparazione delle unita' abitative; 
    c) dei soggetti di  cui  al  comma  1,  proprietari  di  immobili
inclusi  nei  piani  di  recupero  dei  centri  storici  dei   comuni
classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che  risultino
approvati alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
limitatamente  agli  interventi  connessi  con  la  posizione   delle
porzioni immobiliari danneggiate dal sisma. 
  (( 2-bis.  Per  la  regione  Basilicata  le  domande  si  intendono
regolarmente presentate anche se prodotte, sempre  entro  il  termine
del 30 giugno 1988, alle  comunita'  montane  ai  sensi  della  legge
regionale 7 settembre  1981,  n.  37.  Le  domande  medesime  vengono
trasmesse ai comuni  interessati  per  l'istruttoria  da  effettuarsi
secondo le norme e le priorita' di cui alle lettere a), b) e  c)  del
comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni
interessate dal 10 aprile 1984 al 30  giugno  1988,  sono  poste,  se
accolte, in prosieguo alle graduatorie gia' predisposte; l'erogazione
dei  relativi  contributi  avverra'  nell'ambito   delle   risultanti
disponibilita' di bilancio )). 
  3. In ogni caso i contributi previsti  dalla  presente  legge  sono
erogati con le priorita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sino  al
limite  massimo  di  lire  300  miliardi  per  interventi  in  comuni
classificati come danneggiati in base alle disposizioni vigenti. 
  4. Ai fini dell'opera di ricostruzione  delle  zone  colpite  dagli
eventi sismici, i comuni possono inoltre destinare le  disponibilita'
finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a): 
    a)  alla  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione   primaria
essenziali e strettamente funzionali agli  insediamenti  abitativi  e
alle relative strutture scolastiche; 
    b) al miglioramento qualitativo e strutturale degli  insediamenti
abitativi, realizzati nella fase di  emergenza  ovvero  realizzati  a
norma dell'articolo 15-ter del decreto-legge  26  novembre  1980,  n.
776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,  n.
874; 
    c) al completamento delle opere pubbliche di  interesse  comunale
per le quali siano state gia' espletate le procedure di gara. 
  5. Entro trenta giorni dal riparto dei fondi, i  consigli  comunali
interessati  fissano  con  propria  deliberazione   i   criteri   per
l'applicazione di quanto disposto dalla presente legge. 
  6. Per l'attuazione del programma organico o di interventi ed opere
in esso compresi, allorche'  si  chieda  per  la  loro  realizzazione
l'azione  integrata  e  coordinata  di  amministrazioni  statali,  di
regioni, di province, di comuni  e  di  altri  soggetti  pubblici,  o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Ministro  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi
delle aree urbane, in relazione alla competenza primaria o prevalente
sull'opera o sugli interventi, o sugli atti di intervento, promuovono
la conclusione di un accordo di programma ai sensi  dell'articolo  27
della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
  7. Gli assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati nei  comuni
con le provvidenze disposte dallo Stato per  la  ricostruzione  delle
aree della Campania e della Basilicata colpite dagli  eventi  sismici
sono ammessi, a domanda, al riscatto degli alloggi stessi sulla  base
della normativa vigente in  materia  di  riscatto  degli  alloggi  di
edilizia economica e popolare. I relativi ricavi sono  acquisiti  dai
comuni nei quali siano stati costruiti o  acquistati  gli  alloggi  e
destinati a fini di ricostruzione.