LEGGE 19 novembre 1990, n. 341

Riforma degli ordinamenti didattici universitari.

note: Entrata in vigore della legge: 8/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2007)
Testo in vigore dal: 18-8-2007
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
                        Attivita' di docenza 
 
  1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto  previsto  dagli
articoli 1, 9 e 10 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni,  e  dall'articolo  4
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.  162,
adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma  universitario  e
nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  e  comma  2,
della presente legge.  I  ricercatori  ,  a  integrazione  di  quanto
previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici  in
tutti i corsi di studio previsti dalla  presente  legge,  secondo  le
modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. 
  2.  E'  altresi'  compito  istituzionale  dei  professori   e   dei
ricercatori  guidare  il  processo  di  formazione  culturale   dello
studente secondo quanto previsto  dal  sistema  di  tutorato  di  cui
all'articolo 13. 
  3. Ferma restando per i professori la responsabilita' didattica  di
un corso  relativo  ad  un  insegnamento,  le  strutture  didattiche,
secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono  ai
professori e ai ricercatori , con le modalita' di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso
dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori  corsi  o
moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna  riserva  di  posti
nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena
utilizzazione  nelle  strutture  didattiche  dei  professori  e   dei
ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle  rispettive
norme di stato giuridico. 
  4. I ricercatori possono essere  componenti  delle  commissioni  di
esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e  di
specializzazione e relatori di tesi di laurea. 
  5. Il primo comma dell'articolo  114  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  11  luglio   1980,   n.   382,   gia'   sostituito
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, e' sostituito dal
seguente: 
  "Gli  affidamenti  e  le   supplenze   possono   essere   conferite
esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori  confermati  del
medesimo  settore  scientifico-disciplinare  o  di  settore   affine,
appartenenti  alla  stessa  facolta';  in  mancanza,   con   motivata
deliberazione, a professori di ruolo e a  ricercatori  confermati  di
altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra  universita'.
Nell'attribuzione  delle  supplenze,  in  presenza  di   domande   di
professori di ruolo e  di  ricercatori  confermati,  appartenenti  al
medesimo settore scientifico-disciplinare,  va  data  preferenza,  da
parte del consiglio di facolta', a quelle presentate dai professori". 
  6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di  norma
sdoppiati ogni qualvolta il numero degli  esami  sostenuti  nell'anno
precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli  iscritti  nell'anno
in corso  e  gli  iscritti  dell'anno  precedente,  supera  250.  Gli
insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai  professori  e  dai
ricercatori per supplenza o per affidamento. 
  7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino
nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i  professori
e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti  a  titolo
gratuito. Le supplenze e gli  affidamenti  che  superino  i  predetti
limiti possono essere retribuiti esclusivamente con  oneri  a  carico
degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  fatta
salva  la  possibilita'  di  quanto   previsto   dal   quinto   comma
dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. 
  8. L'istituto del contratto previsto  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  si  estende  ai  corsi  di
diploma universitario. Per i professori a contratto  sono  rispettate
le incompatibilita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive  modificazioni.
(5) ((7)) 
    
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 4 novembre 2005, n. 230 ha disposto (con l'art. 1, comma  22)
che  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi da essa previsti al comma 5  e'  abrogato  1'articolo  12
della legge 19 novembre 1990, n. 341.

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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2007, n. 127, ha disposto (con l'art. 11, comma 2)  che  "Al
fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, le
disposizioni dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990,  n.  341,
nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in  vigore
del  decreto  legislativo  6  aprile  2006,  n.  164,  continuano  ad
applicarsi anche per l'anno accademico 2007-2008".