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LEGGE 13 agosto 1984, n. 477

Supplenze del personale docente delle Università.

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Testo in vigore dal:  5-9-1984

Art. 3


All'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità per professore associato, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, semprechè per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo, e per i quali sia comprovata l'impossibilità di chiamata di professori di ruolo, possono essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati ovvero a professori incaricati stabilizzati, della stessa materia o di materia affine, appartenenti ala stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Non possono comunque essere coperti per supplenza gli insegnamenti sdoppiati, salvo che il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi nell'ultimo anno accademico sia superiore a 250 per ciascun corso attivato".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984

PERTINI CRAXI - FALCUCCI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI