DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 338

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/10/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 dicembre 1989, n. 389 (in G.U. 09/12/1989, n.287).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2020)
Testo in vigore dal: 30-4-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
     Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il 
Mezzogiorno,  per  il  completamento  del  piano  straordinario   per
l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande  per  il
sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi
per  le  imprese  operanti  nelle  regioni   colpite   dal   fenomeno
                        dell'eutrofizzazione 
 
  1. Il termine di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  21  marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui  all'articolo
59 del testo unico delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito fino
a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13. 
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,  valutato  in
lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per  il
periodo 1992-2000, si provvede a  carico  dell'assegnazione  di  lire
30.000 miliardi all'uopo prevista  dall'articolo  18  della  legge  1
marzo  1986,  n.  64,  recante  disciplina  organica  dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,
sono determinate le modalita' di rendicontazione da parte dell'INPS. 
  3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge
11 aprile 1986, n. 113, il termine per  il  completamento  del  piano
straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della
citata  legge  n.  113  del  1986  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni, e' differito al 31 dicembre 1989. Per  ogni  componente
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge,  il
Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  nomina  un  membro
supplente. 
  4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il
sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge  30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo. ((13)) 
  5.  In  attesa  della  riforma  della  disciplina  del  trattamento
previdenziale  delle  ostetriche   il   termine   previsto   per   lo
scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza  per  le
ostetriche e' prorogato al 30  giugno  1990.  Fino  a  tale  data  il
commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre  ai  compiti
ed alle attribuzioni del presidente  del  comitato  direttivo,  anche
quelli del consiglio nazionale. 
  6. Per i dipendenti  delle  imprese  che  gestiscono  le  strutture
ricettive previste dall'articolo 6 della legge  17  maggio  1983,  n.
217, per quelli dei pubblici esercizi, ivi  comprese  le  imprese  di
esercizio delle sale cinematografi che, delle agenzie  di  viaggio  e
turismo, delle imprese esercenti  il  commercio  all'ingrosso  ed  al
dettaglio e per il settore della pesca,  operanti  nei  comuni  delle
regioni  Friuli-Venezia  Giulia,  Veneto,  Emilia-Romagna,  Marche  e
Abruzzo, situati entro 10 chilometri dalla costa, il  versamento  dei
contributi e dei premi previdenziali  ed  assistenziali  relativi  ai
periodi di paga in corso dal 1 luglio al 31 ottobre 1989 e'  sospeso.
Il versamento dei contributi  sospesi  deve  essere  effettuato,  con
aggravio di interessi in misura pari al 5 per cento  annuo,  in  rate
bimestrali, uguali e consecutive non superiori a quattro, a decorrere
dal mese di gennaio 1990. 
  7. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento
e di Bolzano, le quali hanno versato i  contributi  previdenziali  ed
assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i  relativi
requisiti  secondo  le  leggi  provinciali   sull'artigianato,   sono
esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno
1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per  le  imprese
artigiane e per quelle industriali. All'onere di 5 miliardi  di  lire
per l'anno 1989 si fa fronte mediante  corrispondente  riduzione  del
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
il 1989, utilizzando l'accantonamento  "Proroga  fiscalizzazione  dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio". 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 32, comma 1)  che  "In
considerazione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  per  gli
operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per  le  figure
equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968,  n.  334,
ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il  termine
per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di  cui
all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9  ottobre  1989  n.  338,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,  e'
prorogato, solo per le domande  non  gia'  presentate  in  competenza
2019, al 1° giugno 2020".