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DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 338

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/10/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 dicembre 1989, n. 389 (in G.U. 09/12/1989, n.287).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2020)
Testo in vigore dal:  30-4-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il
Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione
1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di rendicontazione da parte dell'INPS.
3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.
4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.
((13))
5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al 30 giugno 1990. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.
6. Per i dipendenti delle imprese che gestiscono le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per quelli dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografi che, delle agenzie di viaggio e turismo, delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio e per il settore della pesca, operanti nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, situati entro 10 chilometri dalla costa, il versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1 luglio al 31 ottobre 1989 è sospeso.
Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato, con aggravio di interessi in misura pari al 5 per cento annuo, in rate bimestrali, uguali e consecutive non superiori a quattro, a decorrere dal mese di gennaio 1990.
7. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi requisiti secondo le leggi provinciali sull'artigianato, sono esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno 1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per le imprese artigiane e per quelle industriali. All'onere di 5 miliardi di lire per l'anno 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al 1° giugno 2020".