stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 338

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/10/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 dicembre 1989, n. 389 (in G.U. 09/12/1989, n.287).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2020)
Testo in vigore dal: 19-7-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di evasione contributiva, di  fiscalizzazione
degli oneri sociali, di sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno  e  di
finanziamento dei patronati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 ottobre 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e  della  programmazione
economica, delle finanze, del tesoro e dell'ambiente; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Retribuzione   imponibile,   accreditamento    della    contribuzione
       settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile. 
 
  1. La retribuzione  da  assumere  come  base  per  il  calcolo  dei
contributi di previdenza e di  assistenza  sociale  non  puo'  essere
inferiore  all'importo  delle  retribuzioni   stabilito   da   leggi,
regolamenti, contratti  collettivi,  stipulati  dalle  organizzazioni
sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero  da  accordi
collettivi  o  contratti   individuali,   qualora   ne   derivi   una
retribuzione di importo superiore a  quello  previsto  dal  contratto
collettivo. (5) (9) ((10)) 
  2.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  1989  la  percentuale  di   cui
all'articolo  7,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge   12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e' elevata a 40. A decorrere  dal  periodo  di
paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al
secondo periodo del predetto comma e' fissata a 9,50. (5) 
  3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989,  il
comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638,
e' sostituito dai seguenti: 
  "1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate  dal  datore
di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi  comprese
le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21  e  22  della
legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate  e  non
possono essere portate a conguaglio con le  somme  anticipate,  nelle
forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori  per
conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali,  e  regolarmente
denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito  di  conguaglio
tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme
anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro. 
  1- bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino  a  lire
due milioni. Il relativo versamento entro  sei  mesi  dalla  scadenza
della data stabilita per lo stesso e comunque,  ove  sia  fissato  il
dibattimento prima di  tale  termine,  non  oltre  le  formalita'  di
apertura del dibattimento stesso, estingue il reato". 
  4. A decorrere dal periodo di paga in corso  al  1°  gennaio  1989,
l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
e' sostituito dal seguente: 
  "5. La retribuzione minima oraria da assumere  quale  base  per  il
calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a  tempo
parziale,  si  determina  rapportando   alle   giornate   di   lavoro
settimanale  ad  orario  normale  il  minimale  giornaliero  di   cui
all'articolo  7  del  decreto-legge  12  settembre  1983,   n.   463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638,
e dividendo l'importo cosi' ottenuto  per  il  numero  delle  ore  di
orario  normale  settimanale  previsto   dal   contratto   collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno". (8) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con  modificazioni  dalla
L. 1 giugno 1991, n. 166, ha disposto (con l'art. 7, comma 1)  che  i
commi 1 e 2, secondo periodo, presente articolo si  interpretano  nel
senso che "per i detenuti  ed  internati  lavoranti  alle  dipendenze
dell'Amministrazione  penitenziaria,  il   calcolo   dei   contributi
previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della
mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22  della  legge  26  luglio
1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo  7  della  legge  10
ottobre 1986, n. 663." 
------------ 
AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
25) che il presente articolo si interpreta nel senso che , in caso di
pluralita'  di  contratti  collettivi  intervenuti  per  la  medesima
categoria, la retribuzione da assumere come base per il  calcolo  dei
contributi previdenziali ed assistenziali  e'  quella  stabilita  dai
contratti collettivi stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative nella categoria. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 5, comma 4)  che
"La retribuzione  da  prendere  a  riferimento  per  il  calcolo  dei
contributi di  previdenza  e  assistenza  sociale  dovuti  e'  quella
fissata, dagli accordi di riallineamento.  La  presente  disposizione
deve intendersi come interpretazione autentica delle  norme  relative
alla corresponsione retributiva ed alla  determinazione  contributiva
di  cui  al  combinato  disposto  dell'articolo   1,   comma   1,   e
dell'articolo 6, commi 9, lettera c),  e  11,  del  decreto  legge  9
ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge  7  dicembre.  1989,  n.
389." 
------------ 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla L. 24 giugno 1997,
n. 196, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "La  retribuzione  da
prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al  comma  1  e  alle
condizioni di cui al comma 2, e'  quella  fissata  dagli  accordi  di
riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale e, per  i
periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36  mesi,  al
100 per cento  dei  minimali  di  retribuzione  giornaliera,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.  338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389.
La  presente  disposizione  deve  intendersi   come   interpretazione
autentica delle norme relative  alla  corresponsione  retributiva  ed
alla  determinazione  contributiva  di  cui  al  combinato   disposto
dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a),  b)
e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389."