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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 382

Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonchè per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 456 (in G.U. 06/11/1987, n.260). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1987)
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Testo in vigore dal:  19-9-1987

Art. 11

1. Tutte le somme derivanti dalla gestione dei cessati enti ospedalieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino depositate presso le aziende di credito, ad esclusione di quelle riservate alle attività a destinazione finalizzata, devono essere versate, entro i successivi trenta giorni, compresi gli interessi maturati fino alla data del versamento stesso, a cura delle aziende di credito medesime al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 13, con le modalità stabilite nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 2 dell'articolo 8. Con le stesse modalità dovranno essere versati, man mano che si realizzano, i crediti accertati ai sensi del comma 1 dell'articolo 10.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale attestante l'utilizzazione delle somme trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con la indicazione delle somme complessivamente trasferite a ciascun ente ospedaliero ed istituto psichiatrico. Le somme che risultino non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere versate, ivi comprese quelle eventualmente non ancora attribuite dalle regioni e province autonome a valere sulle pregresse assegnazioni statali, entro il predetto termine di sessanta giorni, con le modalità di cui al comma 1. In caso di mancato versamento entro il predetto termine, il Ministero del tesoro è autorizzato a trattenere le somme non versate da quelle spettanti alla regione o provincia autonoma a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente.