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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 382

Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonchè per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 456 (in G.U. 06/11/1987, n.260). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1987)
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Testo in vigore dal: 19-9-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali
e  di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e
1986,   nonche'   per  il  ripianamento  dei  debiti  degli  ex  enti
ospedalieri;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica
e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del
decreto  ministeriale  di  cui  al comma 2, determinano, ciascuna per
quanto  di  competenza, l'ammontare complessivo della spesa sanitaria
corrente,   di  esclusiva  competenza  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari  1985  e  1986,  relativa all'assistenza sanitaria erogata
direttamente   o   in   forma   convenzionata,   secondo   i  livelli
assistenziali  previsti  dall'art.  5  del  decreto-legge 30 dicembre
1979,  n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980,  n. 33, e successive modificazioni. Determinano, inoltre, sulla
base dei relativi accertamenti:
    a)   l'ammontare  delle  entrate,  di  esclusiva  competenza  per
ciascuno  degli  esercizi finanziari 1985 e 1986, del Fondo sanitario
nazionale,  ripartito  e  finalizzato dal CIPE al finanziamento della
spesa  corrente  di  cui  al predetto articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre  1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;
    b)  l'importo  delle  somme  a carico del proprio bilancio per la
parte  destinata  al finanziamento delle funzioni sanitarie, ai sensi
del comma 2 dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
    c)  l'ammontare complessivo delle entrate, acquisite direttamente
dalle  unita'  sanitarie  locali,  ai  sensi del predetto articolo 25
della  legge  27  dicembre  1983,  n. 730, e, per la parte riferibile
all'assistenza  sanitaria,  dagli  istituti  di  ricovero e di cura a
carattere  scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  aventi  personalita'  giuridica di diritto pubblico,
dall'ospedale   Galliera   di   Genova   e   dagli  enti  ospedalieri
riconosciuti  ai  sensi  della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora
non trasferiti, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1985 e del
31 dicembre 1986 alle unita' sanitarie locali competenti, nonche' dai
policlinici  universitari direttamente convenzionati con le regioni e
le  province  autonome.  Determinano,  altresi',  ai sensi del citato
articolo 25 della legge n. 730 del 1983, con separata evidenziazione,
l'ammontare destinato al finanziamento della spesa in conto capitale.
  2.  Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto con il Ministro del
tesoro,  con  proprio  decreto  da emanarsi entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto, definisce:
    a)  le  caratteristiche ed i contenuti del prospetto dimostrativo
delle  risultanze  della  gestione  di  competenza per ciascuno degli
esercizi   finanziari   1985   e   1986,   da  allegare  all'atto  di
determinazione di cui al comma 1;
    b)  le  caratteristiche  ed  i  contenuti  delle dichiarazioni di
accertamento di cui all'articolo 2.
  3.  Nel  caso in cui all'esposizione delle determinazioni di cui al
comma  1  risulti  una  spesa  complessiva  superiore all'entrata, le
regioni  e le province autonome devono indicare come detta differenza
sia   imputabile   alle   cause   sotto   elencate,  specificando  il
corrispondente  ammontare  di  ciascuna ed indicando i fattori che le
hanno determinate:
    a)  variazioni nel prezzo dei fattori o dei servizi impiegati per
l'erogazione dell'assistenza sanitaria;
    b)  imputazione  alla  competenza dell'esercizio finanziario 1985
degli  oneri conseguenti alla integrale applicazione del contratto di
lavoro,  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983,  n.  348, se ed in quanto i relativi effetti non risultino gia'
applicati nei precedenti esercizi.
  4.  Le  regioni e le province autonome provvedono alla trasmissione
degli  atti  di determinazione, di cui al comma 1, ai Ministeri della
sanita' e del tesoro.