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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal:  20-8-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 23-ter


Le regioni, con la collaborazione delle unità sanitarie locali
((ove operanti))
, verificano entro il 31 ottobre 1980 la situazione complessiva dei conti consuntivi degli enti ospedalieri e delle amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi interessi per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell'esercizio 1979, attraverso una revisione straordinaria delle partite dei residui attivi e passivi ed un accertamento dell'effettiva consistenza dei debiti e dei crediti esistenti al 31 dicembre 1979.
((La situazione dei debiti e dei crediti di cui al precedente comma, prima della verifica delle regioni, è dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori, ove costituiti e in carica alla data del 31 dicembre 1979, degli enti ospedalieri interessati. I predetti collegi dei revisori, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta delle regioni, provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi))
.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, udito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabilite le modalità per l'erogazione, attraverso le regioni, delle somme necessarie alla definitiva estinzione di tutte le passività pregresse accertate con la verifica prevista dal precedente comma fino alla concorrenza dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi alla data del 31 dicembre 1979.
Per l'estinzione delle suddette passività viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980 la somma di lire 1.500 miliardi.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici".