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DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1986, n. 873

Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1987, n. 26 (in G.U. 17/02/1987, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1997)
Testo in vigore dal:  17-2-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

1. Le rate di ammortamento relative agli anni 1987 e 1988 riguardanti i mutui già contratti al 31 dicembre 1985 dagli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona sono rimborsate dallo Stato agli stessi enti portuali sulla base delle quietanze dei pagamenti a tal fine effettuati.
Detti rimborsi sono al netto dei contributi statali attribuiti ai medesimi enti portuali ai sensi dell'articolo 3, comma (6), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai rimborsi di cui al comma 1, nonché ai contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2
((ed al comma 1 dell'articolo 4-bis,))
, si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
3. Le somme occorrenti, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1987 e in lire 45 miliardi per l'anno 1988, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo ai medesimi anni finanziari.