stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-2007
aggiornamenti all'articolo

Art. 105

Accantonamenti di quiescenza e previdenza
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
((
3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
))
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f).
---------------
AGGIORNAMENTO (80)

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 ha disposto:
- (con l'art. 1, commi 1, 2 e 6) che "1. Le riserve e gli altri fondi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo 2, comma 1, numero 10), esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 sono soggetti, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio, pari al 5,6 per cento per quelli di cui al comma 2 e pari al 2,2 per cento per quelli di cui al comma 4.
2. L'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo 2, comma 1, numero 10), che risulta esposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, si computa in diminuzione delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4 del medesimo articolo 105, che si considerano assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche fino a concorrenza del suo ammontare. [...]
6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei confronti delle società e degli enti totalmente partecipati dallo Stato";
- (con l'art. 3, commi 3, 4 e 5) che "3. Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13), decorrono dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Nella dichiarazione dei redditi presentata per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 devono essere distintamente indicati gli importi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente decreto e l'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, numero 10), del presente decreto.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 2 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, sono compresi, inizialmente, i seguenti importi:
a) i nove sedicesimi delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, che, ai sensi dell'articolo 105, conuna 3, del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'articolo 2, comma 1, numero 10), ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto si considerano formati con utili assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) il 25 per cento delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
c) il 25 per cento delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1995, n. 85, nonché l'11 per cento di dette riserve e altri fondi, ove non distribuiti entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995;
d) i nove sedicesimi dell'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'articolo 2, comma 1, numero 10), che non è stata utilizzata agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
Tale importo va computato per quote costanti nella dichiarazione dei redditi di cui al presente comma e in quelle relative ai nove esercizi successivi;
e) l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, sono ricompresi, inizialmente, i seguenti importi:
a) il 55,24 per cento delle riserve e degli altri fondi assoggettati ad imposta sostitutiva del 2,2 per cento ed il 49,84 per cento delle riserve e degli altri fondi assoggettati ad imposta sostitutiva del 5,6 per cento, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;
b) i nove sedicesimi delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 che si considerano formati con gli utili che non concorrono alla determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, numeri 8) e 9), ovvero che si considerano formati per ogni successivo percettore con detti utili;
c) l'imposta corrispondente al reddito dichiarato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e compensato con le perdite di detto esercizio e di quelli precedenti, ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi".