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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

note: Entrata in vigore della legge: 1/01/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/1998)
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Testo in vigore dal:  11-2-1992
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Art. 8

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento.
2. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del suddetto testo unico è ridotto al 25 per cento.
3. Le riserve e i fondi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio di cui al predetto articolo 105 in misura pari rispettivamente al 6 e al 15 per cento.
4. Ai fini della maggiorazione di conguaglio, le riserve ed i fondi di cui al comma 3 si comprendono tra quelli indicati nella lettera a) del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico, a condizione che la distribuzione sia deliberata dopo la chiusura del secondo esercizio successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione indicata al comma 6 del presente articolo. Se la distribuzione avviene prima di detto termine la maggiorazione è dovuta secondo i criteri ordinari, al netto dell'imposta sostitutiva corrisposta, salvo che in sede di corresponsione dell'imposta sostitutiva la relativa aliquota sia stata elevata rispettivamente al 10 e al 19 per cento.
5. L'ammontare delle riserve o fondi di cui ai commi 2 e 4 deve essere distintamente indicato nella dichiarazione dei redditi.
Nell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa va altresì indicato l'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva, al lordo e al netto dell'imposta stessa, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi.
6. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo devono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva nella prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
((
6-bis. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.
))
7. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione delle riserve e dei fondi di cui ai commi 1 e 3, è indeducibile ed è riscossa mediante versamento diretto; a richiesta del contribuente il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione
((di cui ai commi 6 e 6-bis))
e, per la differenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti d'imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti o risultanti da quella presentata nel periodo d'imposta in cui il versamento dell'imposta in cui il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, gli importi da versare possono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente.
8. Le società ed enti che distribuiscono i fondi e le riserve di cui al comma 1 devono rilasciare al percipiente apposito certificato, che deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi dello stesso, dal quale risultino gli utili posti a carico dei fondi o riserve assoggettati ad imposta sostitutiva e l'ammontare del relativo credito di imposta.