DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19.
       Scritture contabili degli esercenti arti e professioni

  Le  persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa'
o associazioni fra artisti e professionisti di cui alle lettere e) ed
f),  dell'art.  13,  devono  annotare cronologicamente in un apposito
registro  le  somme  percepite  sotto qualsiasi forma e denominazione
nell'esercizio  dell'arte  o  della  professione,  anche a' titolo di
partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:
    a)  il  relativo  importo,  al  lordo  e al netto della parte che
costituisce  rimborso  di  spese  diverse  da  quelle  inerenti  alla
produzione   del  reddito  eventualmente  anticipate  per  conto  del
soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta
d'acconto subita;
    b)   le   generalita',   il  comune  di  residenza  anagrafica  e
l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
    c)  gli  estremi  della fattura, parcella, nota o altro documento
emesso.
  Nello  stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con
le  indicazioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c), le spese inerenti
all'esercizio  dell'arte  o  professione  delle  quali si richiede la
deduzione  analitica ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 597. Deve esservi inoltre
annotato,  entro  il  termine  stabilito  per  la presentazione della
dichiarazione,  il  valore  dei  beni  per  i  quali  si  richiede la
deduzione  di  quote  di  ammortamento  ai  sensi del detto articolo,
raggruppati   in   categorie   omogenee   e   distinti  per  anno  di
acquisizione.
  I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o piu'
conti    correnti   bancari   o   postali   ai   quali   affluiscono,
obbligatoriamente,  le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e
dai  quali  sono  effettuati  i  prelevamenti  per il pagamento delle
spese.
  I  compensi  in  denaro  per l'esercizio di arti e professioni sono
riscossi  esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici
ovvero  altre  modalita'  di  pagamento  bancario  o  postale nonche'
mediante  sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari
inferiori a 100 euro. (95) ((96))
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N.695.
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N.695.
  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale,  possono  essere  stabiliti appositi modelli dei
registri  di  cui  al  comma  precedente  con  classificazione  delle
categorie  di  componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della
determinazione  del  reddito, individuate anche in relazione a quelle
risultanti  dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere
prescritte  particolari  modalita'  per  la tenuta meccanografica del
registro.
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AGGIORNAMENTO (95)
  Il  D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.
4  agosto  2006,  n. 248 ha disposto (con l'art. 35 comma 12-bis) che
"Il  limite  di  100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere
dal  1°  luglio  2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite
e'  stabilito  in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il
limite e' stabilito in 500 euro."
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AGGIORNAMENTO (96)
  Il  D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.
4  agosto  2006,  n.  248  come modificato dalla L. 27 dicembre 2006,
n.296  ha disposto (con l'art. 35 comma 12-bis) che "Il limite di 100
euro  di  cui  al  quarto  comma  dell'articolo  19  del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal
comma  12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio
2009.  Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto  e sino al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in
1.000  euro.  Dal  1°  luglio  2008  al  30  giugno 2009 il limite e'
stabilito  in  500  euro.  Entro  il  31  gennaio  2008  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze presenta al Parlamento una relazione
sull'applicazione  del  presente  comma.  Il Ministro dell'economia e
delle   finanze  e'  autorizzato  ad  emanare  apposito  decreto  che
individua  le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento,
che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma."