DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488

Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
Testo in vigore dal: 24-8-1972
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 28.

  A  decorrere  dal  1  agosto  1968  e  fino  al 31 dicembre 1970, i
contributi   base   dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono dovuti nelle misure
stabilite  dalla  tabella  A  allegata  al  presente  decreto  per la
categoria dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle
misure  stabilite  dalla successiva tabella B, divise per sei, per le
categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle
retribuzioni  medie  da  determinarsi  annualmente per provincia, con
decreto  del  Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita
la  commissione  centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8
febbraio  1945,  n.  75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai
contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di
lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate.
  Le  classi  di  contribuzione  di cui alle tabelle A e 8 citate nel
comma  precedente,  sono  individuate moltiplicando, rispettivamente,
per  ventisei  la  retribuzione  giornaliera  dei  salariati  fissi a
contratto  annuo  ed assimilati e per sei la retribuzione giornaliera
dei giornalieri di campagna ed assimilati.
  Dal  1  agosto  1968 e fino all'emanazione dei decreti ministeriali
previsti  nel  primo  comma,  le  retribuzioni  medie  giornaliere da
prendersi  a  base per il calcolo dei contributi sono stabilite nelle
seguenti  misure: per la categoria dei salariati fissi, L. 2.370; per
le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.
  La   misura   dei   contributi  integrativi  dovuti  al  Fondo  per
l'adeguamento  delle  pensioni per le suddette categorie e' stabilita
nel  3  per  cento  delle  retribuzioni medie determinate nelle forme
sopra indicate, di cui il 2 per cento a carico dei datori di lavoro e
l'1 per cento a carico dei lavoratori.
  I  contributi  integrativi  di cui al comma precedente sono dovuti,
per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati,
in ragione di 26 giornate per ogni mese di lavoro.
  Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi dovuti per
i lavoratori agricoli subordinati, l'art. 5, secondo comma, del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
  Qualora,  in  applicazione  dell'art.  15, comma secondo, del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa, in tutto o in parte,
la  riscossione  dei  contributi  agricoli unificati, di cui al regio
decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni ed
integrazioni  e  la  sospensione sia comunque determinata in rapporto
all'ammontare  complessivo  di  tali contributi, detto ammontare deve
essere  calcolato tenendo conto di tutti indistintamente i contributi
medesimi,  ivi  compresi  quelli  esclusi, per disposizione di legge,
dell'applicazione  dell'articolo 15, comma secondo, del regio decreto
24 settembre 1940, n. 1949.((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L. 1 luglio 1972, n. 287, convertito, con modificazioni dalla
L.  8  agosto  1972,  n.  459  ha  disposto  (con  l'art.  8) che "Le
disposizioni  dell'articolo  28  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  aprile  1968,  n.  488, continuano ad avere efficacia
anche dopo il 31 dicembre 1970".