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REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1949

Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura. (040U1949)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  11-4-1968
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Art. 5

Commissioni provinciali


È istituita in ogni capoluogo di provincia, presso la Prefettura, una Commissione presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, e composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, e da due rappresentanti di ciascuna delle Unioni rispettivamente degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nominati dal Prefetto su designazione delle Unioni stesse.

Il Prefetto ha facoltà di nominare, su proposta delle rispettive Unioni, membri supplenti.

La Commissione determina distinguendo, ove necessario, la provincia per varie zone, il numero delle giornate di lavoro occorrenti annualmente:

per ciascuna coltivazione o rotazioni di colture agrarie e forestali su un ettaro di terreno, tenendo conto di tutte le operazioni colturali praticate per tutto il ciclo produttivo agrario;

per ogni attività complementare ed accessoria;

per la custodia e il governo delle diverse specie di bestiame;

per i lavori di miglioria e di manutenzione dei fondi.

Le determinazione delle giornate di lavoro di cui sopra, dovrà essere fatta distintamente per uomini, donne, ragazzi, tenendo presenti le esigenze normali delle diverse colture e delle attività complementari ed accessorie, e le consuetudini locali nonché la composizione della popolazione, lavoratrice agricola ed i rapporti di occupazione nei lavori agricoli dei vari gruppi della popolazione anzidetta, aventi diversa capacità lavorativa.

La Commissione determina inoltre il numero medio delle giornate di lavoro che può presumersi venga annualmente prestato da ciascun salariato fisso ed, ai fini del 2° comma dell'art. 4, il numero medio delle giornate di lavoro che può presumersi venga annualmente effettuato da ciascun componente (uomo, donna, ragazzo) la famiglia dei coltivatori diretti e dei mezzadri o coloni, stabilmente addetti alla lavorazione del fondo, tenendo conto delle esigenze del lavoro stagionale agli effetti della eventuale assunzione di mano d'opera estranea anche da parte delle piccole aziende.
Le deliberazioni della Commissione sono esecutorie. Tuttavia sono comunicate al Ministero delle corporazioni il quale può annullarle in tutto od in parte od anche riformarle.

Il Prefetto comunica altresì al Ministero qualunque divergenza per cui non sia possibile alla Commissione di deliberare.

Il Ministero ha facoltà, sentite le Confederazioni interessate, di modificare le determinazioni della Commissione;

decide inoltre, sentite le Confederazioni stesse e, se del caso, la Commissione prevista dal comma 8° dell'art. 8, le controversie deferite al suo esame.

Il Prefetto provvede a rendere note le determinazioni adottate dalla Commissione e gli eventuali provvedimenti di modifica decisi dal Ministero, dando contemporaneamente notizia delle modalità con cui viene effettuato, in confronto degli agricoltori, l'accertamento dei contributi.

È demandato inoltre alla Commissione il parere sui ricorsi presentati al Prefetto a mente del comma 1° dell'articolo 8.
(1)
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 7-26 giugno 1962, n. 65 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1962, n. 164) ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo in relazione al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 12 marzo 1968, n. 334, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono soppresse".