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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  1-7-2015
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Art. 177

(Residenze di servizio)


I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per sé, per i familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.
Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari dei Consolati generali di I classe.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190))
.(45)
I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono conclusi dall'Amministrazione.

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AGGIORNAMENTO (45)

La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 6, lettera a)) che "Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresì, limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto ai sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, è aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennità personale".