DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 173. 
                (Aumenti per situazioni di famiglia) 
 
  1. In relazione agli oneri derivanti dal  servizio  del  dipendente
all'estero e' attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento di  un
ottavo della sua  indennita'  di  servizio  qualora  il  coniuge  non
eserciti attivita' lavorativa retribuita, ovvero non goda di  redditi
di impresa  o  da  lavoro  autonomo  in  misura  superiore  a  quella
stabilita  dalle   disposizioni   vigenti   per   esser   considerato
fiscalmente a carico.  Qualora  il  coniuge  fruisca  di  trattamento
pensionistico costituito con contributi  versati  in  ottemperanza  a
disposizioni di legge e con oneri a  carico  dell'erario  o  di  enti
previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto
l'importo della pensione. (52) 
  2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei  casi  di  nullita',
annullamento, divorzio, separazione legale o  consensuale  omologata,
nonche' nei casi di provvedimenti di separazione  o  scioglimento  di
matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati. 
  3. All'impiegato avente figli a carico spetta per  ogni  figlio  un
aumento dell'indennita'  di  servizio  all'estero  commisurata  a  un
ottavo dell'indennita' di servizio che nello stesso Paese e' prevista
per il posto di primo segretario o di console. (52) 
  4. Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili qualora i
familiari per i quali sono previsti non risiedano  stabilmente  nella
sede del titolare dell'indennita', fatta eccezione per  i  figli  che
non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio  o  per
gravi ragioni di salute o perche'  affidati  all'  altro  genitore  a
seguito di divorzio, annullamento, separazione legale  o  consensuale
omologata,  nonche'  nei  casi  di  provvedimenti  di  separazione  o
scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice  straniero  anche
se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti,
affidati al genitore non convivente con il dipendente all' estero. E'
fatta anche eccezione per il coniuge che non  possa  risiedere  nella
stessa  sede  per  gravi  ragioni  di  salute  rispetto  alle   quali
l'assistenza medica nel Paese di servizio, a giudizio  del  consiglio
di  amministrazione,  non  sia  adeguata:  in  tal  caso,   peraltro,
l'aumento dell'indennita' di servizio  in  relazione  al  coniuge  e'
limitato ((all' 8 per cento)).  E'  infine  fatta  eccezione  per  il
coniuge che non possa risiedere nella stessa  sede  in  quanto  debba
assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o
di salute: in tal  caso  l'aumento  dell'indennita'  di  servizio  in
relazione al coniuge e' limitato al 5 per cento. 
  5. La nozione di residenza stabile agli effetti delle  disposizioni
contenute nel comma 4, nonche' i casi  e  le  condizioni  in  cui  le
disposizioni  stesse  trovano  applicazione  sono   determinati   dal
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
luglio 1991, n. 306, che potra' essere  modificato  con  decreto  del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. (21) 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 1  gennaio  1999  salvo  quanto  disposto  al  comma  2
dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data  di  entrata  in
vigore del decreto stesso." 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
319) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1° luglio 2015.